La nuova riforma Nordio contro la pubblicazione delle intercettazioni ha un duplice effetto distorsivo
L’ulteriore riforma delle intercettazioni firmata da Nordio, di cui si torna a parlare nell’ordinamento italiano, presenta un punto nuovo. Dalle dichiarazioni politiche e dal dibattito parlamentare emergono, infatti, tre direttrici concrete: a) intervenire sulle intercettazioni indirette; b) limitare l’utilizzabilità delle conversazioni di soggetti non indagati; oppure c) impedirne la diffusione con l’obiettivo di evitare “effetti reputazionali senza reato”. Tale approccio rappresenta, solo apparentemente, un intervento tecnico sul mezzo di ricerca della prova, mentre in realtà incide su un nodo ben più profondo e irrisolto del diritto contemporaneo, cioè il rapporto tra formazione della prova penale e costruzione della conoscenza pubblica. Un rapporto paradigmatico che non può essere governato attraverso categorie binarie, poiché una conversazione irrilevante sotto il profilo penale può risultare decisiva sul piano della responsabilità politica e del controllo democratico, rendendo evidente la frattura tra logica processuale e logica pubblica: logiche che il legislatore continua ostinatamente a ignorare.
Il diritto sovranazionale, e in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha già chiarito che il bilanciamento tra diritto alla vita privata e libertà di informazione non può essere risolto mediante divieti astratti, ma richiede una valutazione concreta fondata su criteri di proporzionalità, interesse pubblico e ruolo del soggetto coinvolto, e tuttavia tale impostazione, pur avanzata sul piano dei principi, non ha ancora trovato una traduzione normativa adeguata nella disciplina della diffusione delle intercettazioni, che resta il vero punto cieco del sistema.
La riforma italiana, infatti, si muove lungo una direttrice riduttiva, introducendo un divieto generalizzato di pubblicazione fino all’udienza preliminare e rafforzando il filtro giudiziario sulla selezione del materiale rilevante, ma senza affrontare la questione decisiva, cioè cosa accade alle intercettazioni che, pur non rilevanti ai fini del processo, possiedono un interesse pubblico qualificato. Così facendo produce un duplice effetto distorsivo, da un lato comprimendo il diritto di cronaca anche in presenza di fatti di rilevanza istituzionale, dall’altro lasciando irrisolto il problema della circolazione informale delle informazioni, che continuerà inevitabilmente a manifestarsi attraverso fughe di notizie e dinamiche opache.
Il limite strutturale dell’ulteriore intervento pensato dall’Esecutivo consiste, dunque, nello spostare ancor di più il baricentro dalla quantità delle intercettazioni alla loro visibilità, senza costruire un modello di governo della diffusione e finendo con il determinare un sistema in cui il potere non viene realmente limitato ma semplicemente reso meno trasparente, con il rischio di sostituire alla spettacolarizzazione mediatica una nuova forma di opacità istituzionale sideralmente distante dai fondamenti della democrazia.
In questo contesto, emerge con forza la necessità di riconoscere una categoria autonoma di intercettazioni non rilevanti penalmente ma rilevanti pubblicamente, che debba essere sottratta sia alla logica della prova, e quindi del processo, sia a quella della mera riservatezza e disciplinarla attraverso criteri normativi chiari che tengano conto della connessione con l’esercizio di funzioni pubbliche, della natura non meramente privata del contenuto e della proporzionalità della diffusione rispetto all’interesse collettivo, in linea con gli standard europei, ma superandone l’attuale indeterminatezza.
Tuttavia, una tale evoluzione resterebbe incompleta se non fosse accompagnata da un elemento che oggi manca completamente nel dibattito normativo e che rappresenta il vero salto di qualità possibile nel diritto processuale penale, cioè la tracciabilità del dato intercettativo lungo l’intero ciclo di vita, dalla captazione alla selezione, dalla conservazione alla eventuale diffusione, attraverso sistemi di registrazione degli accessi, marcature temporali e strumenti di audit in grado di rendere verificabile ogni passaggio decisionale, poiché solo in presenza di una catena di custodia digitale è possibile superare la logica fiduciaria che attualmente governa la gestione delle intercettazioni trasformandola in un modello fondato sulla responsabilità e sulla controllabilità.
In assenza di tale infrastruttura, qualsiasi tentativo di limitare la pubblicazione si rivela inevitabilmente inefficace, perché interviene sugli effetti senza incidere sulle cause, e finisce per alimentare quella zona grigia in cui la conoscenza circola senza regole ma produce comunque effetti devastanti sulle persone, sulle istituzioni e, perfino, sulle indagini.
La vera questione, allora, non è stabilire se le intercettazioni debbano essere pubblicate o meno, ma costruire le condizioni giuridiche e tecnologiche perché la loro eventuale diffusione avvenga secondo criteri trasparenti, verificabili e proporzionati, rendendo compatibili esigenze che oggi appaiono inconciliabili, e cioè la tutela della dignità individuale, il diritto di cronaca e il controllo democratico sull’esercizio del potere penale e politico, in una prospettiva in cui il processo penale non sia più un sistema chiuso che tenta di difendersi dall’esterno, ma un dispositivo capace di governare consapevolmente il proprio impatto sulla sfera pubblica e, progressivamente, un sistema aperto capace di integrare al proprio interno le istanze di trasparenza e di controllo. In tal modo, non si perderebbe il rigore delle garanzie e si trasformerebbe la gestione della prova in uno spazio in cui la visibilità delle decisioni, sin dai primi momenti del procedimento, non rappresenti una minaccia ma la condizione stessa della legittimazione della giurisdizione.