La Consulta smonta la norma del Codice della strada sulle droghe voluta da Salvini: non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”
L’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti non è illegittimo ma la norma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che interviene così sulla stratta alla guida sotto l’effetto di droga entrata in vigore nel dicembre del 2024 con la riforma del Codice della Strada fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini. Il testo dell’articolo, pertanto, non subirà modifiche ma la Consulta inserisce dei paletti estremamente rilevanti: occorrerà accertare che nei liquidi corporei del soggetto sia presente una quantità di sostanza stupefacente idonea ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio, creando così pericolo per la circolazione stradale. E questo va fatto “sulla base delle attuali conoscenze scientifiche”. Al momento però non esistono, a differenza del consumo di alcol, tabelle che consentono di valutare le quantità che provocano alterazioni in grado di creare pericolo. Bisognerà capire adesso chi e come valuterà caso per caso. Sarà comunque il giudice, durante ciascun procedimento penale, a dovere prendere la decisione.
La Corte Costituzionale si è espressa dopo che tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Una posizione condivisa da diversi giuristi italiani. Prima la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo del Codice della strada si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Per questo produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. In più non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’effetto di alcol.
Queste censure non sono state condivise dalla Corte Costituzionale che però ha sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”. Così non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Ma sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo“. Un’interpretazione che restringe di molto gli effetti della norma e che smonta l’impostazione dell’articolo così come modificato da Salvini.