Per gli impianti rinnovabili più potenti si seguirà un procedimento autorizzativo unico che dovrà concludersi entro 150 giorni e potrebbe dare un freno allo scaricabarile tra gli enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione unica e della Valutazione di impatto ambientale. Si accorcia la distanza che impianti eolici e solari devono mantenere da beni di speciale interesse pubblico (che non è il semplice vincolo paesaggistico) per accedere alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) di competenza del Comune. Per il fotovoltaico, poi, si amplia la lista di attività considerate di ‘manutenzione ordinaria’ e che, quindi, non necessitano di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, ma di una semplice comunicazione. E questo potrebbe cambiare l’esito delle aste che continuano ad andare a vuoto. Sono alcune delle novità del decreto legge 13/2023 (Decreto Pnrr 3), in vigore dal 25 febbraio. Il testo non cancella tutti gli ostacoli che fin qui hanno impedito la diffusione delle rinnovabili in Italia, ma offre strumenti per velocizzare i tempi. “Alcune misure potrebbero rappresentare una svolta, ma da sole non bastano senza un’adeguata attuazione”, spiega a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Emilio Sani, che coordina il gruppo di lavoro Legislazione e normativa di Italia Solare. “Questo decreto andrebbe accompagnato da una circolare dei ministeri che ne spieghi agli enti locali le potenzialità e l’interpretazione da dare ad alcune misure in particolare”.

Il procedimento autorizzativo unico entro 150 giorni – Per gli impianti più potenti viene previsto un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni interessate in Conferenza dei servizi e che accorpa il rilascio di Autorizzazione unica e Via (quando prevista). Iter finora rallentati da incroci di competenze. Quella dell’Au è generalmente delle Regioni, ma alcune la dividono con le Province e altre delegano totalmente, mentre lo Stato ha la competenza per gli impianti a mare. In alcuni casi, però, l’Au andava accompagnata dalla Via e, anche in questo caso, sono coinvolti enti diversi. “Nella nuova norma non c’è un espresso riferimento a modifiche di competenze. Bisogna capire come verrà interpretata – spiega Sani – anche se il termine massimo di 150 giorni per la conclusione del procedimento unico (prima c’era un termine per l’Au e un altro per la Via) dovrebbe evitare lo scaricabarile”. La verifica archeologica, poi, finora richiesta come condizione per procedere con la Valutazione di impatto ambientale, verrà eseguita in parallelo con la Via. Si dispone, inoltre, che per gli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il ministero della Cultura non si esprima più nell’ambito della Conferenza di Servizi con parere obbligatorio non vincolante e non partecipi più al procedimento unico (a patto che tali progetti non siano sottoposti a Via). Per quanto riguarda gli impianti chimici per la produzione di idrogeno verde e rinnovabile, oggi è richiesta la Via (statale o regionale) solo per quelli ‘integrati’, che producono su scala industriale, attraverso processi in cui sono affiancate varie unità produttive connesse tra loro. La nuova misura aggiunge questi impianti a quelli prioritari per le procedure di Via statale e attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica Pnrr-Pniec.

La fascia di rispetto per accedere alla Pas – L’articolo 47 del nuovo testo apporta alcune modifiche al decreto legislativo 199 del 2021, che indica le aree idonee per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per i quali si può procedere con la Procedura abilitativa semplificata. Il tutto, in attesa che le Regioni individuino quelle più adatte, dividendosi la potenza da installare che sarà fissata da un decreto interministeriale. Il testo riduce la ‘fascia di rispetto’ da immobili e aree di notevole interesse pubblico (che hanno una tutela maggiore rispetto al vincolo paesaggistico) come ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche e immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, valore estetico e tradizionale: passa da sette a tre chilometri per gli impianti eolici, da un chilometro a 500 metri per gli quelli fotovoltaici. Se si rispetta questa distanza “l’area può essere considerata idonea – spiega l’esperto – si può accedere alla Pas (fino a 10 megawatt) invece che seguire l’iter per ottenere l’Au e, se ci sono determinati presupporti, evitare la Via”. Nei procedimenti autorizzativi, comunque, il ministero della Cultura può esprimersi solo per progetti relativi a impianti in aree sottoposte a tutela.

Gli impianti per cui basterà la semplice comunicazione – “Tra le novità più interessanti – aggiunge l’avvocato Sani – c’è la misura che dà accesso al massimo livello di semplificazione agli impianti situati in una serie di aree, equiparandole agli impianti sui tetti su cui c’era già stata una liberalizzazione”. Al decreto legislativo 199 è stato aggiunto l’articolo 22-bis: è considerata attività di manutenzione ordinaria e non necessita di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, anche l’installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere e infrastrutture, nelle zone e nelle aree industriali, artigianali e commerciali, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, o in cave, lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Basterà una mera comunicazione al Comune. Se l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto sarò “previamente comunicato alla competente soprintendenza” che, accertata l’eventuale carenza di requisiti, entro 30 giorni dalla segnalazione, deve (con motivazione) vietare la prosecuzione dell’attività. “È importantissimo perché gli incentivi sono su queste aree – spiega l’estero di Italia Solare – soprattutto cave e discariche, ma le aste vanno deserte perché non ci sono autorizzazioni per questi impianti. La nuova procedura potrebbe sbloccare la situazione”.

Il solare sul tetto – Una semplificazione già avvenuta per il solare sul tetto: il decreto 199 del 2021 aveva permesso di utilizzare il modello unico semplificato per impianti fino a 50 kW di potenza, il Decreto Energia (17/2022) lo ha esteso a quelli fino a 200 kW. “Con il modello unico si invia la comunicazione al gestore della rete che penserà a informare il Comune” spiega Sani. Classificati come ‘manutenzione ordinaria’, questi impianti non sono soggetti a permessi e autorizzazioni anche se c’è un vincolo paesaggistico e si trovano, per esempio, nei centri storici. “A meno che tutto il centro storico non sia soggetto a particolare interesse pubblico paesaggistico e questo accade molto spesso nei piccoli centri”, aggiunge l’esperto. Anche con un vincolo maggiore, comunque, si rientra nella ‘manutenzione ordinaria’ se i pannelli sono integrati nelle coperture, quindi non inclinati rispetto al piano di copertura, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. “C’è da dire che nei centri storici non sono tanti i tetti piani e questo è un limite” commenta Sani. In questi casi, quindi, si chiede l’autorizzazione.

Silenzio assenso nelle aree vincolate – Il decreto Pnrr 3 ha allora previsto che, se per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici è necessaria l’autorizzazione paesaggistica della sovrintendenza, questa dovrà essere rilasciata entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza. Passato questo termine senza aver comunicato i motivi che ostacolano l’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intenderà rilasciata ed efficace. Se entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, la Soprintendenza motiva la necessità di approfondimenti istruttori o modifiche al progetto, il termine potrà essere sospeso una sola volta e per massimo 30 giorni. Il regime di ‘manutenzione ordinaria’ si applica anche agli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, fuori da aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Solo nel caso in cui ricadano nei centri storici e nelle aree residenziali, per accedere alle semplificazioni è richiesto che, oltre a mantenere il limite di potenza sotto i 20 kW, non superino i 5 metri di altezza. Anche per l’eolico si pone il caso di impianti che ricadono nell’ambito ‘di beni paesaggistici di notevole interesse pubblico’: quelli con potenza entro i 20 kW, fuori da aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, non avranno bisogno di autorizzazione paesaggistica, a patto di non essere visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti di vista panoramici. Se manca questa condizione, l’autorizzazione paesaggistica è necessaria, anche sotto i 20 kW di potenza. E vale lo stesso iter del fotovoltaico per il silenzio-assenso.

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