Le recenti scaramucce tra Virginia Raggi e Giuseppe Conte su trasparenza e multicandidature, la rinuncia di Alessandro Di Battista a correre alle politiche, meritano una precisazione sul metodo adottato dal fu-Movimento-5-Stelle per le cosiddette ‘primarie’. Come ricorderete, le autocandidature sono state aperte da venerdì 5 a lunedì 8 agosto, un lasso di tempo infimo, considerando che di mezzo c’era il fine settimana e soprattutto che per candidarsi ad essere messi in lista venivano richieste le certificazioni di carichi pendenti e del casellario giudiziario.

Prescindendo che ci vogliono circa 50 euro di spesa, letteralmente buttati (proprio in questo momento) per il 99% dei partecipanti alle ‘primarie’, ci sarebbe il piccolo particolare che una legge del 2020, la n. 120/2020 (nota come Decreto Semplificazioni) impone ai soggetti privati di “accettare le autocertificazioni, essendo stata soppressa l’espressione ‘possono’; in precedenza l’obbligo era previsto solo per le pubbliche amministrazioni”.

Sollevato tale problema con il cosiddetto ‘supporto’ del sito del Movimento di Conte, la risposta è stata la seguente: Come puoi leggere nel manuale di istruzioni pubblicato dal Ministero dell’Interno relativo alla presentazione delle candidature, a pagina 71:

“Come ha affermato il Consiglio di Stato con parere della Sezione prima n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 a proposito di analoga questione nelle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale – nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, non si applicano i principî di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non sono ammesse, pertanto:
• l’autocertificazione per l’iscrizione nelle liste elettorali;
→ articolo 46 del d.P.R. n. 445 / 2000
• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
→ articolo 47 del d.P.R. n. 445 / 2000
• la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento;
→ l’articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali
• in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Cosa notate? Per esempio che tutte le disposizioni citate sono precedenti al 2020 e si riferiscono a una precedente legiferazione in materia? Direte: ”Ma sono norme adottate anche nelle amministrative.” Certo, noterete però anche un’altra cosa: ammettendo l’estensione di validità di tali norme anche al 2020 e anni successivi, quello che il supporto stesso scrive (citando il Consiglio di Stato) prevede la certificazione per chi viene ‘iscritto’ nelle liste elettorali e non mi sembra proprio la fattispecie di chi intenda semplicemente proporsi alle primarie per la successiva ed eventuale iscrizione in lista. La stessa giustificazione fornita dal Movimento quindi non ha senso. E meno male che il suo ‘capo’ è un giurista!

C’è anche un altro aspetto che lascia perplessi: guarda caso l’autocertificazione è stata ammessa solo per coloro che potessero dimostrare di avere richiesto i certificati penali entro il 5 agosto, cioè entro il primo giorno della apertura delle candidature (dalle ore 14.00). Siamo in presenza quindi di una vera e propria ingiustificabile discriminazione tra ‘candidandi’. O meglio, giustificabile dalla possibile candidatura del personale interno al M5S stesso (Casalino in primis), che sicuramente era a conoscenza delle date di apertura dei ‘giochi elettorali’ prima di tutti gli altri iscritti. A proposito di trasparenza.

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