A dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che riconosce un indennizzo per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari, il Ministero dell’Economia ha annunciato su Twitter un ulteriore strumento per aiutare i truffati: un call center telefonico di supporto per la compilazione dei moduli di richiesta online. “Dovete presentare domanda al #FondoIndennizzoRisparmiatori? Per le richieste di assistenza sul portale della Consap è attivo anche un call center telefonico”, si legge sul profilo social ufficiale del Ministero. Lo strumento è stato pensato per chi, dati i numerosi step previsti sul portale del Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori), avesse bisogno di una guida. Il numero, 02.49525830, sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Chi ha diritto all’indennizzo – Risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, ma anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche coinvolte dai crac. È questa la platea di persone che, secondo il decreto attuativo, avrà accesso al fondo che ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro. Le domande dovranno essere presentate alla Commissione tecnica indipendente costituita presso il ministero di Economia e Finanza, le cui attività di supporto sono affidate alla Consap, entro 180 giorni dal 22 agosto, data ufficiale del via libera al decreto attuativo. Undici in tutto gli istituto di credito coinvolti: Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Credito cooperativo padovano, Banca Brutia, Banca popolare delle province calabre, Banca di Paceco e Credito cooperativo interprovinciale Veneto.

I tipi di indennizzo – Diversi i tipi di rimborso previsti. Il 90% del totale dei truffati riceverà un indennizzo diretto. Questi infatti hanno un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro dopo l’approvazione della Commissione europea. Il restante 10 per cento, invece, avrà un indennizzo dedicato: una Commissione tecnica analizzerà le domande tramite un processo di verifica semplificata, tipizzandole in diverse categorie. Diverse anche le quote previste. Gli azionisti avranno un risarcimento pari al 30% del costo di acquisto, entro un limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun risparmiatore. Gli obbligazionisti subordinati, invece, avranno un indennizzo pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in questo caso la percentuale può essere incrementata.

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