Chi ha diritto ad accedere al Fir può chiedere l’indennizzo, anche tramite un rappresentante, presentando e firmando la domanda che sarà pubblicata con delibera dalla Commissione tecnica. La domanda dovrà riportare tutti i dati personali degli aventi diritto, dei loro familiari e successori e dell’eventuale rappresentante, la quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi delle azioni e dei bond per i quali si chiede l’indennizzo, come pure i dati della banca che li ha emessi, oltre ai codici bancari e postali dei conti sui quali saranno versati gli indennizzi. Alle domande dovranno essere allegati numerosi documenti (di identità, fiscali e bancari) e dichiarazioni, oltre alle copie “di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive” del Testo unico della finanza “che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori”. Questa richiesta di fornire prove documentali del misselling caso per caso pare andare nella direzione richiesta dalla Commissione Ue e che dovrebbe consentire di evitare rimborsi automatici erga omnes, in modo da non far scattare una procedura di infrazione per aiuto di Stato che bloccherebbe sine die i ristori. Se la documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione tecnica per completare le verifiche non sarà trasmessa entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda sarà rigettata “salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta”. Motivo per il quale le banche in risoluzione o liquidazione, le banche cessionarie e il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) dovranno fornire “senza oneri per i richiedenti” tutti i documenti in loro possesso entro 30 giorni dalla richiesta.

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