Dopo mesi di attesa e di dibattiti tra rappresentanti della maggioranza e del governo e associazioni di risparmiatori, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno il decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019 che stabilisce le modalità di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) che stabilisce le modalità per l’erogazione degli indennizzi a favore dei 300mila piccoli investitori rimasti danneggiati dai crack delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018. Il “ristoro” riguarda dunque i possessori di azioni e obbligazioni subordinate Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il decreto regola le procedure di accesso, verifica e ripartizione dei 525 milioni stanziati per il Fondo indennizzo risparmiatori per ciascun anno dal 2019 al 2021 dalla legge di bilancio 2019 ed esclude sovrapposizioni con gli interventi erogati a suo tempo dal Fondo di solidarietà istituito dalla legge 208 del 28 dicembre 2015. Vediamo chi ha diritto agli indennizzi, in che misura e secondo quali procedure.

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