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Stupro Ancona, assolti perché vittima era “troppo mascolina”. Cassazione: “Aspetto fisico è irrilevante nel valutare denuncia”

Lo sottolineano gli ermellini nelle motivazioni dell’annullamento con rinvio delle assoluzioni dei due sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia il 9 marzo 2013. Viene inoltre rilevata una "incondizionata accettazione" della narrazione dei fatti proposta dalla difesa degli imputati, che in primo grado erano stati condannati a 5 e 3 anni di carcere
Stupro Ancona, assolti perché vittima era “troppo mascolina”. Cassazione: “Aspetto fisico è irrilevante nel valutare denuncia”
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L’aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è del tutto “irrilevante” e si tratta di un “elemento non decisivo” per valutare la credibilità della sua denuncia. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni dell’annullamento con rinvio delle assoluzioni dei due giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia il 9 marzo 2013.

Ad assolverli era stata la Corte di Appello di Ancona nel novembre 2017 con un verdetto che faceva riferimento alla “mascolinità” della ragazza per minare la sua credibilità. I due imputati erano stati condannati in primo grado a 5 e 3 anni di carcere per la violenza sulla 22enne. In secondo grado, invece, erano stati scagionati da una corte composta da tre donne che i giudici dell’appello avevano definito la “scaltra peruviana”.

Il collegio motivò così la sentenza: all’imputato principale, secondo le giudici, “la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo ‘Vikingo’ con allusione a una personalità tutt’altro che femminile quanto piuttosto mascolina”. Quindi il commento tra parentesi: “Come la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare”.

Il procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, aveva impugnato la sentenza e la Cassazione aveva accolto il ricorso annullando la pronuncia di secondo grado e ordinando un secondo processo d’appello che verrà celebrato a Perugia. Nelle motivazioni con le quali è stato disposto l’appello-bis, tra l’altro, gli ermellini sostengono che i giudici di merito si sarebbero basati su una “incondizionata accettazione” della narrazione dei fatti proposta dalla difesa degli imputati mentre non è stato fatto alcun “serio raffronto critico” con il verdetto di condanna emesso in primo grado.

Rileva ancora la Cassazione, inoltre, che senza il necessario “supporto probatorio” le dichiarazioni dei due imputati sul consenso al rapporto sessuale sono state prese per buone a fronte della brutalità del rapporto in seguito al quale la ragazza si è dovuta sottoporre a intervento chirurgico e trasfusione.

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