Il caso della nave Aquarius, accusata di “traffico illecito di rifiuti”, finisce in Cassazione. Dopo che ieri il tribunale del riesame di Catania ha smontato l’accusa, la Procura della città siciliana, diretta da Carmelo Zuccaro, ha presentato il ricorso. La sentenza di venerdì ha annullato il decreto del Gip che disponeva il sequestro di 200mila euro da due conti correnti intestati a Francesco Giannino, titolare della Mediterranean shipping agency di Augusta (Siracusa), indagato nell’ambito dell’inchiesta Borderless, sulla gestione di rifiuti da navi di Ong. Secondo la Procura, però, il provvedimento del Riesame “è autocontraddittorio”.

Quattro mesi fa il procuratore Zuccaro aveva disposto anche il sequestro della stessa nave, usata da Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe per le missioni di soccorso nel Mediterraneo. Una misura mai eseguita perché la nave era già ferma nel porto di Marsiglia. L’inchiesta, secondo la procura, aveva evidenziato sia il traffico che lo smaltimento illecito dei rifiuti e aveva portato, alla fine, al sequestro di alcuni conti correnti.

“Dalle relazioni si evince che l’unica malattia infettiva riscontrata dalle autorità marittime era la scabbia, patologia in relazione alla quale il problema dei liquidi biologici non poteva porsi – scrivono i giudici del Riesame nella motivazione della sentenza – Ma gli indumenti a rischio di contaminazione da agenti patogeni e gli scarti alimentari non potevano essere raccolti in modo indifferenziato”. Un illecito sanzionabile quindi con una contravvenzione. “Esiste la ritenuta potenziale infettività dei rifiuti derivanti dalle operazioni di salvataggio (nello specifico vestiti e biancheria intima) che dunque avrebbero dovuto essere riferiti come rifiuti sanitari a rischio infettivo o sanitari pericolosi, tuttavia è insussistente il contestato reato di traffico illecito di rifiuti”, proseguono nel provvedimento il presidente Sebastiano Mignemi e dalla relatrice Laura Benanti, specificando che le attività di smaltimento erano “difficilmente classificabili alla stregua di attività organizzate”.

Nell’udienza davanti ai giudici del Riesame, la difesa di Giannino aveva sostenuto che erano state “travisate le conversazioni nelle quali Giannino era stato interlocutore diretto” e che “non era vero che Aquarius non avesse mai conferito rifiuti sanitari” ma anche che “illegittimo era stato il metodo di calcolo del presunto illecito profitto”. Il riesame, infatti, ha ritenuto illegittima anche la formula utilizzata per calcolare il profitto, basata su una norma della Convenzione Marpol.

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti
Articolo Precedente

PopVicenza, Zonin fa ricorso contro la dichiarazione di insolvenza che apre le porte alla bancarotta: “Errori madornali”

next
Articolo Successivo

Ustica, Stato non paga familiari di una vittima: pignoramento per 1,5 milioni

next