Qui si parla in genere di diritti, di norme che mancano, traballano e vengono mal applicate. Ma la cronaca ormai quotidiana pone un tema sociale rispetto al quale i problemi paiono essere altri: l’immigrazione. Cercando di scavalcare la polemica accesissima sulle partenze e quel che accade subito dopo – e cercando con fatica di concentrarsi sulle questioni normative – questa volta il problema pare essere l’abbondanza di leggi, regolamenti, accordi, trattati che si sovrappongono, cozzano tra loro e finiscono per creare una confusione che può tanto far comodo, quanto creare un disastroso delirio, secondo chi ne sia coinvolto.

Si inizia con la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974, che obbliga il “comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza”. Ma il comandante è responsabile di una nave altrui.

Ecco che entra in campo la Convenzione di Chicago del 1944, secondo la quale l’imbarcazione è di fatto territorio dello Stato la cui bandiera sventola, cioè nei cui registri navali è iscritta.
Quindi se vi sono dei migranti a bordo deve pensarci quella nazione? Non proprio, perché entra in scena la Convenzione di Amburgo, trattato europeo del 27 aprile 1979, entrato in vigore nel 1985: prevede che chi ha soccorso i migranti abbia il dovere di farli sbarcare nel primo “porto sicuro”.

E qui – se già si iniziava a non capire bene quali fossero le norma da seguire – ci si inizia perdere in un groviglio nel quale la ragione sembra non essere più cosa certa. Perché nessuno sa con esattezza cosa sia un porto sicuro. Non è necessariamente quello più vicino. In teoria, quindi, per raggiungere un porto sicuro si potrebbe anche rischiare una navigazione lunga e magari difficile. Chi decide? Esiste una lista di “porti sicuri”?

La prima domanda offre già una varietà di ipotesi: potrebbe dover decidere il comandante della nave, che ha la responsabilità di chi c’è a bordo, ma anche della missione della nave. C’è poi il ruolo dell’armatore, che se è una Ong deve seguire determinate regole di ingaggio e di rapporti internazionali. Quindi c’è il centro di assistenza alla navigazione che – secondo lo specchio di mare coinvolto e secondo accordi internazionali – ha la responsabilità del coordinamento delle operazioni e dovrebbe anche suggerire il porto sicuro in questione.

Chi prevale? Ognuno tira la coperta dalla sua parte, ma la verità che è regna una confusione normativa totale. Ovviamente si parla di sicurezza umanitaria, dal momento che i soggetti sono richiedenti asilo. Ebbene, chi se non l’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Onu dovrebbe avere la chiave per la giusta interpretazione? Già, ma – ad esempio – per l’Unhcr porto sicuro sarebbe la Tunisia.

Le Ong avranno mille difetti, ma non sono proprio sprovvedute: per motivi probabilmente più che altro diplomatici, Sea Watch ha dichiarato di avere chiesto riparo a Tunisi, ma di non avere avuto risposta. In realtà le organizzazioni non governative sanno che il concetto di porto sicuro, anche sotto il profilo umanitario, è a dir poco incerto.

La Tunisia non ha ancora adottato alcuna legislazione sul diritto d’asilo e non vuole predisporre strutture di accoglienza, non riconosce uno status legale di soggiorno e – nel caso di negazione dell’asilo – non assicura il rimpatrio condizionato dal rispetto di diritti fondamentali del Paese, ma pratica solo l’espulsione. Che rischia di essere verso nazioni vicine notoriamente pericolose, come il Niger. Quindi, malgrado le considerazioni da parte dell’Unhcr, giuridicamente non è un porto sicuro.

Possibile che un’Agenzia dell’Onu si sbagli? No. Il fatto è che il rifugiato non è il richiedente asilo. E le garanzie non sono identiche. Siamo già al terzo pasticcio, e a questo punto – come non bastasse – entrano in campo le normative europee. Il famigerato accordo di Dublino, un trattato la cui prima versione risale al 1990, con una prima revisione nel 2003 e una seconda dieci anni dopo. Quindi con una paternità politica – per quanto riguarda il nostro Paese – che va da un governo Andreotti, a uno di centrodestra – Lega compresa – a un ultimo di centrosinistra.

Prevede che l’onere di accoglienza, per la durata delle procedure di riconoscimento e accertamento della legittimità delle richieste di asilo, ricada sul Paese comunitario sul cui suolo il migrante mette piede. Discutibile, ma almeno certo? Anche questa volta, no. Infatti le modifiche del 2003 e del 2013 non pongono alcuna variazione a una serie di articoli che prevedono deroghe e autorizzano – anzi – accordi diretti tra singoli Paesi, rimettendo tutto in un calderone di discrezionalità pressoché totale. E se nel frattempo i richiedenti asilo aspettano in mare su una nave, con il monopoli delle norme si riparte dal via.

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