Nel giorno del suo primo “compleanno”, l’Arbitro per le controversie finanziarie istituito dalla Consob ha deciso di fare un bel regalo ai risparmiatori truffati di Banca Popolare dell’Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. L’Arbitro, infatti, ha confermato che le banche acquirenti – vale a dire Ubi Banca e Banca popolare dell’Emilia Romagna (Bper) – sono tenute a risarcire i danni ai risparmiatori per i comportamenti scorretti in materia di investimenti messi in opera dalle precedenti aziende e gestioni, mettendosi così nello stesso solco tracciato dal tribunale civile di Ferrara che lo scorso 7 novembre aveva dato ragione a un piccolo azionista di Carife condannando Bper al risarcimento del danno.

Le sei decisioni assunte dall’Arbitro e rese pubbliche il 9 gennaio sembrano riferirsi in particolare a piccoli azionisti di Banca Marche che a marzo 2012 avevano sottoscritto pro quota l’aumento di capitale dell’istituto, ma la valenza della decisione pare più generale. L’arbitro infatti ritiene che la procedura di risoluzione, pur avendo azzerato l’esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nelle vecchie azioni, non esaurisce affatto le “pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente e intermediario per la prestazione di servizi di investimento, anche ove aventi a oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario”. Non solo, questi rapporti contrattuali “in quanto tali risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia Banca alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda bancaria”, scrive ancora l’Arbitro.

La buona notizia è che dunque gli azionisti azzerati possono rivalersi sulle banche acquirenti, tuttavia occorre sgomberare subito il campo da facili illusioni: su sei ricorsi l’Arbitro ne ha respinti tre e ne ha accolti parzialmente tre, stabilendo il risarcimento per la sola parte relativa alle nuove azioni sottoscritte in occasione dell’aumento di capitale del marzo 2012 perché ha riconosciuto che la banca abbia non solo “omesso di rendere noto al pubblico” il contenuto della lettera inviata dalla Banca d’Italia “al fine di non pregiudicare il successo dell’operazione di aumento di capitale”, ma abbia addirittura “pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori sulla solidità dell’emittente”.

Circostanze documentate che hanno indotto l’Arbitro a ritenere che siano state violate le “regole di correttezza e trasparenza informativa nella prestazione dei servizi di investimento”. Dunque agli azionisti è stata rappresentata una situazione del tutto fuorviante per indurli a sottoscrivere pro quota l’aumento. Questa considerazione, però, si limita appunto al risarcimento per le azioni di nuova emissione sottoscritte e non anche, come invece richiesto dai ricorrenti, a quelle già detenute che avrebbero potuto decidere di vendere se avessero avuto contezza del reale stato di salute dell’istituto. In questo vi è anche un limite derivante dalle competenze in capo all’Arbitro per le controversie finanziarie che non si estendono all’intera materia disciplinata dal Testo unico della Finanza, ma esclusivamente alla “violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio”.

Data questa limitata competenza e trattandosi di piccoli azionisti, il valore dei tre risarcimenti stabiliti dall’Arbitro ammonta a poche centinaia di euro, ma a onore del vero è anche possibile che gli azionisti non vedano nulla perché gli intermediari non hanno l’obbligo di uniformarsi alle decisioni dell’Arbitro per le controversie finanziarie e in questo caso è probabile che non diano corso ai risarcimenti per evitare di creare un precedente pericoloso che potrebbe indurre tanti altri azionisti a fare ricorso. Nonostante tutti i limiti, però, la decisione dell’Arbitro segna un punto a favore dei piccoli azionisti i cui diritti – nonostante la procedura di risoluzione – restano insopprimibili.

Aggiornato da Redazioneweb il 10 gennaio 2018 alle 12.30

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