Dopo i ricorsi al Tar di un gruppo di dirigenti del Garante della privacy e del sindacato di categoria dei grand commis pubblici, l’Autorità nazionale anticorruzione ha sospeso la delibera sulla pubblicazione dei loro dati patrimoniali. In attesa che la giustizia amministrativa definisca il giudizio nel merito “o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore“, come si legge nella nuova delibera pubblicata mercoledì pomeriggio sul sito dell’authority presieduta da Raffaele Cantone.

L’obbligo per i dirigenti pubblici di rendere nota la loro situazione patrimoniale, cioè le proprietà immobiliari e gli altri beni di cui sono in possesso, è previsto da uno dei decreti attuativi della riforma Madia della pubblica amministrazione: quello sul Freedom of information act italiano, adattamento della legge statunitense che garantisce ai cittadini l’accesso a ogni informazione dello Stato. I dati avrebbero dovuto essere pubblicati nella sezione Trasparenza dei siti web delle amministrazioni entro il 30 aprile.

I dirigenti sostengono che si tratta di una violazione della loro privacy e che ci sono anche rischi di compressione “della sicurezza e della libertà personali”. I primi a chiedere l’intervento del Tar sono stati appunto alcuni capi dei dipartimenti e dei servizi dell’autorità garante per la protezione dei dati personali. I giudici amministrativi hanno dato loro ragione, sospendendo in via cautelare l’efficacia delle note con cui il segretario generale del Garante aveva chiesto di fornire i dati. Poco dopo si è mosso anche il sindacato Unadis, che al ricorso ha aggiunto la richiesta di rimessione degli atti, ‘ove necessario’, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in quanto la pubblicazione dei dati violerebbe a suo giudizio i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo.

Il Tar Lazio si pronuncerà solo il prossimo ottobre. Nell’attesa l’Anac, che aveva preparato le linee guida e il modello per la dichiarazione, ha deciso di sospendere tutto avendo valutato “la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo contenzioso, nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse”. Nella delibera si legge anche che l’autorità ha tenuto conto del parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Presidenza del Consiglio in data 10 aprile 2017, in cui “si fa riferimento al ricorso notificato anche all’Anac indicandolo come “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso””, quello appunto dei dirigenti del garante privacy.

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