Dopo la Procura di Milano, anche il Tar del Lazio dichiarato inammissibile il ricorso di Valerio Onida “per difetto assoluto di giurisdizione”. Nel ricorso il presidente emerito della Corte costituzionale impugnava il quesito referendario e il decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum, affermando che un unico quesito sottopone all’elettore una pluralità di oggetti “eterogenei”. Onida chiedeva quindi di rimettere l’intera questione alla Corte Costituzionale. Ma il Tar si è dichiarato incompetente sotto questo profilo, sottolineando che la rimessione alla Consulta potrebbe essere effettuata solo dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione: “E ai soggetti che si assumono lesi dalle conseguenze di tale sistema, è riconosciuta la possibilità di adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

La sentenza della seconda sezione bis del Tar Lazio è firmata dalla presidente Elena Stanizzi. Nella decisione si sottolinea che il giudice amministrativo non può sindacare, e quindi giudicare, gli atti in materia di referendum dell’Ufficio centrale, “organo rigorosamente neutrale”, “titolare di funzioni di controllo esterno”. Quanto ai decreti del Presidente della Repubblica, quali quelli di indizione di referendum, “non sono insindacabili in termini assoluti”, ma sono tali qualora, come nel caso in questione, non facciano altro che recepire l’ordinanza dell’Ufficio centrale, esplicando “funzioni di garanzia e di controllo”. Di conseguenza, le ordinanze sul referendum dell’Ufficio Centrale “non sono impugnabili per revocazione” e non è impugnabile di fronte al giudice, “e tantomeno innanzi al giudice amministrativo”, il decreto di indizione del referendum. La sentenza del Tar rileva “le perplessità e i profili di difficile compatibilità, sotto il profilo costituzionale, del complessivo sistema delineato”, ma sottolinea che non può essere il Tar a rimettere la Corte Costituzionale della questione. “

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