Periodicamente si legge sulla stampa di questa o quell’inchiesta per traffico illecito di rifiuti a carico di chi raccoglie abiti usati o dismessi. Dove, ovviamente, la questione principale è stabilire se si tratta di rifiuti; perché solo in questo caso occorre una formale autorizzazione con le prescrizioni del caso; e, in caso di inosservanza scattano le sanzioni.

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Diciamo subito che già è equivoco l’aggettivo “dismessi”. Come è noto, infatti, per la legge italiana ed europea, è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183, comma 1, lett. a, D. Lgs 152/06). Comunque, atteso che “dismettere” può equivalere a “disfarsi”, appare chiaro che il nocciolo del problema ruota proprio attorno al significato da attribuire al verbo “disfarsi, tenendo conto, peraltro, che a questo proposito rileva non solo ciò che risulta da circostanze oggettive ma anche la presunta “intenzione” del detentore. Ma anche il verbo “disfarsi” può dar luogo a notevoli incertezze. Se vendo, cedo o regalo un mio oggetto, me ne disfo ma non per questo diventa automaticamente un rifiuto.

Per fortuna, in numerose sentenze, la Corte di Giustizia europea ha chiarito che il termine “disfarsi” (da cui dipende la qualifica di rifiuto) deve essere interpretato in modo ampio e con riferimento alle possibili conseguenze per l’ambiente. Infatti, ciò che preoccupa il legislatore comunitario è la possibilità che un soggetto, detentore di qualcosa che non presenti più per lui alcuna utilità diretta, — e dovendo, quindi, disfarsene in qualche modo —, sia tentato di farlo senza rispettare le esigenze di tutela ambientale; e, pertanto, a quel punto, classifica questo “qualcosa” come «rifiuto» e lo sottopone a regolamentazione e controlli “dalla culla alla tomba”.

Occorre, quindi, esaminare, caso per caso, il rapporto tra il detentore e “la cosa” che potrebbe essere rifiuto, onde capire, in primo luogo, se è o meno plausibile ritenere che egli voglia disfarsene in qualche modo in quanto lo considera, sostanzialmente, un “ingombro” senza alcuna utilità.

Di certo, quindi, bisognerà, in primo luogo, valutare la diretta utilizzabilità della cosa rispetto alla sua funzione originaria, perché il venir meno di questa utilizzabilità comporta, di regola il pericolo che di quella cosa ci si voglia disfare con rischio di inquinamento ambientale.

In altri termini, un autoveicolo rotto ma riparabile ovvero, a maggior ragione, un autoveicolo usato da vendere a terzi non è certamente un rifiuto di cui “disfarsi” in quanto può ancora continuare ad essere utilizzato come tale. Ma se l’autoveicolo è in uno stato da non poter più essere, come tale, utilizzato, diventa (rispetto alla destinazione originaria) un rifiuto di cui disfarsi, anche se buona parte dei suoi componenti potranno essere recuperati e rivenduti.

Applicando questi principi agli abiti usati, appare allora chiaro che, ad esempio, chi “si disfa” del vecchio cappotto cedendolo alla parrocchia per i poveri o per i terremotati non si disfa di un rifiuto ma di qualcosa che ancora assolve direttamente la sua funzione originaria. Insomma l’abito usato non è un rifiuto se è chiara la volontà del soggetto di non “disfarsi” del bene ma di cederlo a terzi, a titolo gratuito od oneroso, affinché continui a venire utilizzato nella sua originaria funzione. E’, infatti, del tutto evidente che in tal caso non c’è alcun rischio di  inquinamento ambientale. E che, se così non fosse, dovremmo procedere penalmente contro tutti i rivenditori di abiti usati.

Se, invece, si tratta di un capo liso, bucato e non più utilizzabile come tale, e il detentore lo butta nel cassonetto dei rifiuti, si tratta di un rifiuto. Così come se appare chiaro che non lo vuole più, comunque.

In questi casi, quindi, anche se poi il rifiuto potrà, in qualche modo essere recuperato, diventa applicabile la normativa sui rifiuti con le sue sanzioni.

Tanto è vero che una sentenza della Cassazione del 2013 (n. 32955) ha confermato la sussistenza del reato di traffico illecito di rifiuti in una fattispecie consistente nella “illecita condotta di una pluralità di soggetti che aveva organizzato la raccolta di abiti dismessi ed accessori, prodotti come rifiuti urbani da parte di privati e, previo trasporto presso ditte che fungevano da centro di smistamento, li avevano affidati alla vendita presso il mercato interno ed estero, in assenza del trattamento legislativamente previsto per il recupero, configurando così i reati di associazione a delinquere, attività organizzata per il traffico illeciti di rifiuti e falso”. Ma si trattava, appunto, di abiti dismessi “prodotti come rifiuti urbani” da parte dei detentori.

Ed è appena il caso di aggiungere che, se poi qualcuno raccoglie abiti dismessi dicendo che servono per beneficenza e poi li rivende, invece, a paesi del terzo mondo, se pure non si configurano i rifiuti, si tratta di truffa.

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