Il vaccino obbligatorio è una “pratica routinaria”, quindi non necessita di “accertamenti preventivi”. Risultato: qualora si manifestassero effetti imprevisti e indesiderati, l’Azienda sanitaria locale non è tenuta a risarcire nulla quando il medico esegue correttamente l’iniezione. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 21177 in tema di responsabilità medica e danno da vaccinazione, ha respinto il ricorso di una donna napoletana che aveva riportato “postumi permanenti” dopo la vaccinazione obbligatoria contro il tifo.

Nel caso di specie, la dottoressa che aveva fatto l’iniezione – pur avendola eseguita correttamente e nel punto giusto – aveva però leso il “nervo circonflesso” determinando così un effetto collaterale dannoso e non voluto. Per questo la donna danneggiata, Filomena P., aveva fatto ricorso nel 1997 al pretore di Torre Annunziata, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, a carico della Asl 5 di Napoli, “a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica“.

Nel 2003 il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda risarcitoria e nel 2011 la corte d’appello di Napoli ha affermato che “benché sia stato provato che l’iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità era ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla Asl, avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo”. Per l’annullamento di questa decisione, Filomena P. si è rivolta alla Cassazione.

I supremi giudici però hanno stabilito che la corte d’appello “non ha violato i principi in tema di responsabilità medica”. I magistrati napoletani – ha sottolineato la Cassazione – hanno “positivamente accertato l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente” ma hanno poi escluso, in base alle risultanze delle consulenze tecniche, “che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, né era tenuta, trattandosi di una pratica routinaria, ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi”.

Pertanto in mancanza di una colpa riconducibile “all’autrice della vaccinazione”, prosegue il verdetto della Cassazione, “il verificarsi dell’evento dannoso è stato ricondotto al caso fortuito”, in questo caso “all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso”, una circostanza “che ha ricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l’intervento routinario“. In base a questo, il ricorso di Filomena P. è stato rigettato e la donna è stata condannata a pagare circa 4mila euro di spese legali. Una sentenza, quella della Suprema Corte, che di sicuro farà giurisprudenza anche se poco o nulla ha a che vedere con la polemica di questi giorni sulle vaccinazioni pediatriche obbligatorie.

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