Ventidue anni e quattro mesi: è il tempo trascorso dall’arresto di Bruno Contrada, l’ex superpoliziotto della mitica squadra mobile di Palermo, poi numero tre del Sisde, il servizio segreto civile, quindi finito nella polvere, e adesso oggetto di una sentenza storica della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le indagini sul caso De Mauro, il lavoro in tandem con Boris Giuliano, l’esperienza all’alto commissariato alla mafia e alla Criminalpol, quindi il passaggio ai servizi segreti: è un curriculum ricco quello di Contrada, condito d almeno un decennio trascorso con l’etichetta di poliziotto più chiacchierato di Palermo.

Di lui dicevano che avesse protetto la latitanza di Totò Riina, che avesse passato informazioni al boss di Partanna Mondello Rosario Riccobono, che regalasse “soffiate” a Stefano Bontate. Poi c’è la scena inquietante andata in onda il 1° luglio del 1992 (ma resa nota soltanto negli ultimi anni): Paolo Borsellino sta interrogando Gaspare Mutolo ma deve spostarsi al Viminale per incontrare il neo ministro dell’Interno Nicola Mancino. “Come sta Mutolo? Ha bisogno di niente?”, dice Contrada incontrando il magistrato nei corridoi del ministero. “Ho visto la mafia in diretta”, dirà Borsellino alla moglie: la collaborazione di Mutolo era infatti in quel momento top secret. E l’ex compagno di cella di Riina aveva appena messo a verbale una serie di dichiarazioni che tiravano in ballo proprio Contrada. Accuse che saranno formalizzate il 24 dicembre del 1992, la vigilia di Natale, quando l’ex superpoliziotto viene arrestato dalla procura di Palermo. Il reato che gli contestano è di quelli infamanti, e oggi è fondamentale nella sentenza emessa dai giudici della corte europea: concorso esterno in associazione mafiosa.

All’epoca dell’arresto di Contrada si tratta di una nuova fattispecie di reato, non disciplinata da un articolo preciso del codice penale (è infatti il risultato del 416 bis sommato al 110), ideata dallo stesso Giovanni Falcone per applicare il reato di associazione mafiosa anche ai membri esterni a Cosa Nostra, che però contribuiscono fattivamente agli scopi illeciti dell’organizzazione. Ad accusare Contrada di aver aiutato Cosa Nostra c’è un plotone di pentiti: Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta, Rosario Spatola e Giuseppe Marchese. “Non è un complotto, ma una vendetta e per me parla la mia vita professionale: state prendendo per buone le accuse dei miei ex nemici”, si difende lui. Difesa inutile perché il 5 aprile del 1996 viene condannato a dieci anni di carcere.

Uno spiraglio si apre cinque anni dopo, quando la corte d’appello lo assolve: “Il fatto non sussiste”, dicono i giudici. Contrada esulta e tira in ballo Gianni De Gennaro. “Non ho mai avuto rapporti buoni con lui. E quando i pentiti sono passati dall’Alto Commissariato alla Dia io sono stato massacrato”. L’euforia però dura poco: 12 dicembre del 2002 la corte di Cassazione ordina un nuovo processo di secondo grado. Il 25 febbraio del 2006, quindi, arriva la conferma della condanna in primo grado a dieci anni, che questa volta diventa definitiva nel 2007: per la giustizia italiana Contrada è colpevole di concorso esterno a Cosa Nostra. L’ex superpoliziotto viene rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere, dove rimarrà fino al 2012. Nel frattempo il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, invia al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano una richiesta di grazia. Contrada però non è d’accordo: “Non ho mai chiesto, né chiedo, né chiederò mai la grazia a quello Stato da cui mi sarei aspettato un grazie e non una grazia”.

Non vanno a buon fine nemmeno le tre richieste di revisione del processo, tutte bocciate dalla corte d’appello di Caltanissetta. La quarta, quella che comincerà il 18 giugno prossimo, potrebbe invece avere un altro esito, dato che adesso il legale di Contrada produrrà davanti ai giudici nisseni la sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo i giudici di Lussemburgo, Contrada non andava condannato per concorso esterno perché all’epoca dei fatti quel reato non esisteva ancora. “Nulla poena sine lege” stabilisce il principio giuridico contenuto nell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani: le corti che hanno condannato Contrada non hanno quindi rispettato la “non retroattività e di prevedibilità della legge penale”. “Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ’80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”, scrivono i giudici della corte europea, in una sentenza destinata a fare discutere.

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