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Lega, non fece minuto silenzio per rom bruciati: “Non è reato dire che è razzista”

Il consigliere comunale di Riva del Garda (Trento) non aveva partecipato al minuto di silenzio in ricordo della morte di quattro persone a Roma. Assolti gli esponenti dei centri sociali che lo attaccarono
Lega, non fece minuto silenzio per rom bruciati: “Non è reato dire che è razzista”
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Definire razzista un leghista non è reato. O almeno non sempre. Lo ha stabilito il giudice di seconda istanza di Riva del Garda, in provincia di Trento. A farne le spese è l’esponente del Carroccio locale Francesco Bacchin, consigliere comunale finito nel mirino di alcuni sindacalisti e giovani dei centri sociali non tanto per delle parole, quanto per un silenzio (mancato).

Siamo a marzo del 2011. In consiglio a Riva viene osservato un minuto di silenzio per la tragedia dei quattro bambini Rom morti nell’incendio di un campo nomadi a Roma. L’unico a non rispettarlo è Bacchin. Pochi giorni dopo la successiva seduta viene interrotta dall’irruzione di sette persone. “Razzista, dimettiti” e “non sei degno di stare in mezzo alla gente” sono le frasi che gridano contro il consigliere della Lega Nord. Bacchin, ma questa è storia che non entra nel processo, concederà il bis nell’ottobre del 2013 per i 366 morti di Lampedusa.

Intanto sindacalisti e giovani vengono identificati dalle forze dell’ordine e denunciati dal consigliere per ingiurie. Il giudice di pace gli dà ragione. Pene pecuniarie tra i 400 e i 600 euro e un risarcimento di 5mila euro a favore della parte lesa. L’appello – chiesto dall’avvocato ferrarese Giovanni Guarini e dal suo collega di Rovereto Nicola Canestrini ribalta la sentenza.

I due legali sostengono la non punibilità dei propri assistiti sulla base degli articoli 3 e 21 della Costituzione: uguaglianza di tutti di fronte alla legge e diritto di manifestare il proprio pensiero. Il giudice monocratico Michele Cuccaro accoglie la loro tesi e assolve gli imputati perché “il fatto non costituisce reato”. Il fatto rientra nell’“esercizio di critica politica”. “Abbiamo sostenuto il principio secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero – spiegano i due difensori – così come permette al politico leghista di porre in essere comportamenti quanto meno discutibili in rapporto al principio di non discriminazione enunciato dall’articolo 3 della Costituzione, allo stesso modo non rende punibile il comune cittadino che ‘osa’ criticare e tacciare di razzismo chi, rivestito di una funzione pubblica, compie tali gesti”.

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