L’attuale governo nella G.u. Serie Generale n.144 del 24 giugno 2014, del D.L. n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (c.d. Misure per la crescita economica), è intervenuto, con l’art. 31, sul testo dell’art. 120 Tub (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), generando nuove confusioni, tanto amate da chi solitamente raggira la legge (Salva Banche n. 5 – Governo Renzi).

Già la legge di stabilità 2014 (27.12.2013 n° 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.u. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 era intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. Salva Banche n. 1 – Governo D’Alema), a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.

L’impianto dell’art. 31 del D.l. n. 91 del 24 giugno 2014 non modifica assolutamente quanto già statuito dalle sentenze delle S.u. della Cassazione in tema di capitalizzazione composta: Cassazione civile, sez. un., 04 novembre 2004, n. 21095 aveva prima sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale, mentre Cassazione civile , sez. un., 03 dicembre 2010, n. 24418 era giunta a sancire la nullità dell’anatocismo annuale in favore della banca (in quanto la capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l’abbia prevista, e non perché sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva) e la legittimità di quello annuale in favore del cliente.

Come si vede la nuova norma consente alla banca di introdurre nei contratti in conto corrente o in conto di pagamento la previsione di una convenzione anatocistica ex ante e, quindi, avente ad oggetto interessi non ancora scaduti, in deroga alla norma di cui all’art. 1283 c.c., purché riguardi interessi maturati in un periodo mai inferiore all’anno.

La banca, dunque, può inserire nei nuovi contratti (in conto corrente o in conto di pagamento) una clausola di capitalizzazione composta (mai inferiore all’anno) a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione in G.u., ovvero dal 19 agosto 2014, mentre per i contratti in corso l’adeguamento dovrà avvenire entro il 24 dicembre 2014.

Per adeguamento significa che il contratto doveva già prevedere una capitalizzazione mai inferiore all’anno, in quanto l’eventuale previsione di una capitalizzazione trimestrale nulla non comporta l’automatico inserimento della capitalizzazione annuale: la capitalizzazione annuale o per periodi di tempo superiori deve avere una base negoziale che l’abbia prevista.

Fino all’entrata in vigore di una nuova delibera Cicr, che stabilisca modalità e criteri per la produzione (con periodicità non inferiore a un anno) anatocistica di interessi nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento, continuerà ad applicarsi la delibera del Cicr del 9 febbraio 2000, fermo restando che per i contratti in corso l’adeguamento dovrà, comunque, avvenire entro il 24 dicembre 2014.

Quindi per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore (1° luglio 2000) della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 ci troviamo di fronte ad un contratto che difetta di qualsiasi base negoziale che abbia previsto la capitalizzazione annuale o superiore all’anno (prevedendo, invece, l’invalido anatocismo trimestrale), con la conseguenza che occorrerà una nuova stipulazione di convenzione anatocistica annuale.

Mentre per i contratti stipulati dopo il 1° luglio 2000, periodo nel quale era ammessa la stipulazione di contratti contenenti la clausola anatocistica trimestrale (ma anche semestrale, ecc.. con il solo limite del rispetto del c.d. pari binario), la banca dovrà modificare la cadenza della capitalizzazione trimestrale in periodi mai inferiori all’anno.

I contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2014 e fino al 24 giugno 2014, sottoposti alla vigenza del comma 629 della legge di stabilità 2014 (27.12.2013 n° 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.u. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, non possono prevedere alcuna forma di anatocismo, essendo il provvedimento della delibera Cicr (mai intervenuto) destinato esclusivamente alla modalità di determinazione del c.d. “monte interessi”, non potendo in alcun modo intervenire sul problema dell’illegittimità di base della clausola anatocistica.

Inutile dire che, molto probabilmente, la Consulta dovrà rioccuparsi della vicenda che nel suo caleidoscopico mutare di indirizzo ha creato una iniqua disparità di trattamento dei diritti soggettivi degli utenti bancari.

Le delibere Cicr, come quelle della Banca d’Italia, spesso sono lente ed accorte a non ledere i soli interessi bancari, quindi nessuna meraviglia se il confusionario impianto normativo verrà ulteriormente rimaneggiato allo scopo di rendere approssimativa l’applicazione, anche da parte della magistratura.

Da ultimo il Cicr, per non far danno alle banche, ha indugiato per quasi sei mesi nell’applicazione dell’art. 120 Tub, come modificato dalla c.d. legge di stabilità, attendendo la norma salvabanche.

Anche la Banca d’Italia fece passare più di un anno per l’applicazione della legge 108 del 7 marzo 1996, entrata di fatto in vigore il 1° aprile 1997, guadagnandosi dalla Cassazione Penale la definizione di ente che ha aggirato la norma sull’usura.

Ma veniamo al testo della nuova norma:

«1. Il comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“2. Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.

Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.

2. Fino all’entrata in vigore della delibera del Cicr prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del Cicr del 9 febbraio 2000, recante“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come modificato dall’art. 25 del cligs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Dal 1° gennaio 2014 al 23 giugno 2014 il testo dell’art. 120 ha previsto, invece, che (cfr. commento in):

Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».”

La norma che indubbiamente rappresentava un passo in avanti nella disciplina sulla effettiva trasparenza (sistema non amato dal ceto bancario) era oltremodo imprecisa, la nuova formulazione è senza dubbio ancor più criptica.

Nella precedente formulazione dell’art. 120 Tub la banca doveva creare un monte interessi da liquidazione periodica d’interessi che non poteva essere capitalizzato e, dunque, il creditore non poteva esprimere il consenso ad imputare il pagamento al capitale, piuttosto che ad interessi e alle spese. Il pagamento effettuato dal debitore, salvo impossibile diversa volontà della banca, doveva sempre essere imputato prima agli interessi e spese e poi al capitale, essendo venuta meno la possibilità della banca di poter capitalizzare.

Mentre ora si è tornati alla vecchia consuetudine della banca, unica a gestire il rapporto bancario: la banca procede all’imputazione dei pagamenti, secondo la prassi bancaria, imputandoli contestualmente a capitale, interessi e spese, esprimendo di fatto il consenso a derogare a quanto previsto dall’art. 1194 c.c. in tema d’imputazione dei pagamenti.

Certo ci si allontana sempre di più dalla trasparenza bancaria: ancora vengono inventate spese per affidamento, si pagano valute fittizie per operazioni eseguite in tempo reale, ecc., il tutto peggiorato dalla continua ricerca da parte dello Stato di allontanare dal cittadino “la moneta” sostituendola con semplici numeri.

Siamo diretti verso l’economia inesistente dei numeri, dimenticando la realtà: questo è il vero problema, un inesistente mondo di numeri da gonfiare, manipolare, in dispregio di tutto quello che è tangibile ed intellegibile. 

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