Per fortuna non siamo a Sparta. Secondo Licurgo, infatti, chi proponeva una legge doveva farlo con il cappio intorno al collo; così, se la legge era sbagliata, lo si poteva impiccare subito. Ecco, se fosse così, dato il casino legislativo in materia di droga, sarebbero guai.

1A– Nel 1990 arriva il Dpr n. 309 (Iervolino-Vassalli). Art 73: lo spaccio di droghe pesanti è punito da 8 a 20 anni; quello di droghe leggere da 2 a 6. Al comma 5 è previsto “il fatto di lieve entità”: da 1 a 6 anni per le droghe pesanti e da 6 mesi a 2 anni per quelle leggere.

1B– Nel 2006 arriva la legge n. 49 (Fini-Giovanardi) che modifica l’art. 73 della vecchia legge: nessuna distinzione tra droghe pesanti e leggere, lo spaccio è punito da 6 a 20 anni. Resta “il fatto di lieve entità”, anche questo senza distinzione tra droghe pesanti e leggere: da 1 a 6 anni. Le critiche si sprecano: parificare droghe leggere e pesanti sembra irragionevole e le eccezioni di incostituzionalità fioccano.

1C– Il 24/12/2013 arriva il decreto legge 146 (lo chiamiamo Cancellieri&C?) che, secondo il concetto di legalità new age degli improvvisati legislatori attuali, apporta una minuscola modifica a questo tormentato art. 73: il fatto di lieve entità è ora punito da 1 a 5 anni. Sembra una cosa da poco ma, per via dei munifici sconti di pena previsti dallo svuota-carceri, significa che – in pratica – si visita la prigione in gita turistica e si esce subito. Come tutti i Dl, anche questo deve essere convertito in legge entro 60 giorni (cioè entro il 22 febbraio) altrimenti decade: niente legge nuova, abbiamo scherzato. La cosa ha, come vedremo, molta importanza.

1D– Oggi arriva la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’art. 73 della Fini-Giovanardi. Seguirà (quando non si sa) la motivazione.

2– Come è noto, la legge dichiarata incostituzionale sparisce dall’ordinamento e ne cessano gli effetti. Se esiste una legge precedente che regolamenta lo stesso fatto, torna in vigore. Nel caso di specie, quella che si deve (dovrebbe) applicare da ora in avanti, e anche per tutti i processi già celebrati e conclusi con una condanna, è la Iervolino-Vassalli. E già qui cominciano le grane perché le pene previste per i fatti di lieve entità erano inferiori (di molto) rispetto a quelle della Fini-Giovanardi. Di conseguenza , anche i termini di prescrizione lo sono. Quindi bisogna rifare i conti e vedere se la sentenza definitiva pronunciata a norma della Fini-Giovanardi arrivò prima della scadenza dei termini di prescrizione calcolati in base alla Iervolino-Vassalli. Se arrivò dopo, il condannato va scarcerato.

3– Il motivo per cui la Corte ha dichiarato incostituzionale la Fini-Giovanardi dovrebbe stare nel fatto che non si facevano distinzioni tra droghe leggere e pesanti. Però non si saprà niente di preciso fino al momento del deposito della sentenza. In ogni modo, se fosse così, tutti i condannati per droghe leggere potrebbero fare istanza di revisione del processo: in effetti avrebbe dovuto essere applicata una pena minore. 

4– Rifare tutti questi processi sarà un casino mostruoso. Ma non è tutto. Perché, come si è visto, il comma 5 dell’art. 73 della Fini-Giovanardi è stato modificato dalla Cancellieri&C, legge attualmente in vigore, semplicemente quanto alla pena, ferma restando la unicità del reato quanto alle droghe leggere e pesanti, che dovrebbe essere proprio la ragione per cui la Corte ha dichiarato incostituzionale la Fini-Giovanardi. Il problema, ovviamente, sta nel fatto che la sentenza della Corte non si estende alla Cancellieri&C, legge estranea al procedimento di costituzionalità appena concluso e però certamente incostituzionale in base agli stessi principi presumibilmente valutati dalla Corte. Insomma le sentenze di condanna per lo spaccio di droga di lieve entità sarebbero emesse in base a una legge certamente incostituzionale. Paradossalmente i condannati per la Fini-Giovanardi uscirebbero di prigione e quelli per la Cancellieri&C vi entrerebbero. Per uscirne quando arriverà una nuova sentenza di incostituzionalità.

5– Una soluzione ci sarebbe. La Cancellieri&C è un decreto legge che va convertito, a pena di decadenza, entro 60 giorni; in questo caso, entro il 22 febbraio. Basterebbe non convertirlo e la Iervolino-Vassalli si applicherebbe pacificamente in tutti i processi di droga. Le pene per lo spaccio di lieve entità sono molto inferiori ma – d’altra parte – l’obiettivo non è quello di non incarcerare più nessuno e far uscire tutti quelli che sono in prigione?

Il Fatto Quotidiano, 14 febbraio 2014

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