Il recente pronunciamento del ministro Kyenge a favore dello ius soli ha scatenato un intenso dibattito politico in ordine all’opportunità di una riforma della legislazione italiana sulla cittadinanza, che, come spesso accade in Italia, non è stato sorretto da un adeguato approfondimento dei reali termini del problema. Vediamo di compiere delle brevi riflessioni sul punto.

Il termine ius soli esprime il principio per cui un soggetto acquista la cittadinanza dello Stato nel cui territorio ha avuto luogo la sua nascita.
L’attuale legge italiana sulla cittadinanza relega ad ipotesi assolutamente residuali l’operatività del suddetto criterio di cittadinanza – è il caso del nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono o, ancora, del figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza – attribuendo rilievo decisivo al contrapposto ius sanguinis, in base al quale la cittadinanza è acquistata a causa della pura appartenenza genealogica (chi discende da cittadini di un certo paese è cittadino).
Il dibattito insorto negli scorsi giorni verte per l’appunto sull’opportunità di una maggiore apertura della legislazione verso il criterio dello ius soli.

E’ opinione abbastanza condivisibile che la normativa italiana sulla cittadinanza è vetusta e inadeguata alle nuove istanze emergenti nella società odierna. La centralità dello ius sanguinis che la connota esprime una atavica ritrosìa della nostra società civile a concepire la partecipazione dell’immigrato alla vita pubblica, ai diritti di cittadinanza, come un processo storico già in atto ed irreversibile.
Dunque si tratta certamente di una legge da riformare; e tuttavia è necessario che una tale riforma non sia il frutto di sterili proclami propagandistici-populistici che – purtroppo – sono sempre più frequenti nel dibattito politico italiano. 

Ebbene, prima di esprimere alcune considerazioni sul punto, è opportuno compiere immediatamente una premessa: il problema della cittadinanza non è connesso al problema del riconoscimento dei diritti civili in favore degli stranieri extracomunitari che si trovino sul territorio italiano. Invero è ormai dato acquisito (ma spesso lo si dimentica) che il riconoscimento dei diritti civili discenda dalla qualità di essere umano del soggetto che li invoca, non dalla sua appartenenza ad una comunità politica piuttosto che ad un’altra (si è efficacemente parlato di “cittadinanza umana”). Così, per esempio, il diritto alla libertà di pensiero o di fede religiosa è riconosciuta dalla Costituzione italiana a qualsiasi uomo, senza distinzione di etnia.

Dunque il problema della cittadinanza non è un problema di riconoscimento di diritti civili; esso pone più propriamente un problema di definizione del senso di appartenenza ad una comunità sociale e politica, perché nessuno dei suoi membri ne resti indebitamente escluso.

In altri termini occorre rispondere al seguente quesito: quando un individuo può reputarsi “parte” della comunità politica italiana?
Il problema è evidentemente delicato, se solo si considera che dallo status di cittadino derivano dei fondamentali diritti politici (come il diritto di elettorato attivo e passivo), nonché il diritto a concorrere per l’accesso alle maggiori istituzioni pubbliche dello Stato (Magistratura, Parlamento, organismi di intelligence); diritti che postulano un forte senso di attaccamento dell’individuo al Paese di appartenenza. Non è un caso che gli stessi trattati europei, sebbene affermino la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, pongano deroghe rilevanti in tema di accesso alle cariche pubbliche dello Stato nazionale per i cittadini di altri Stati membri (art. 45 TFUE).
Peraltro non bisogna dimenticare che una errata regolazione dei criteri di accesso alla cittadinanza può condurre a delle forti tensioni sociali che rischiano di frammentare il tessuto sociale ed economico, frustrando l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale.
Ciò in quanto l’estensione dei criteri di riconoscimento della cittadinanza importa una maggiore domanda di diritti sociali che lo Stato deve essere in grado di soddisfare. Questione che, specie in periodi di crisi economica, deve essere tenuta in debita considerazione (si pensi ai maggiori costi dello Stato sociale).

Tornando al quesito iniziale, si è detto che una legge sulla cittadinanza dovrebbe risolvere il problema dell’appartenenza di un individuo ad una comunità politica e sociale, perché possa concorrere alla determinazione della vita di quest’ultima. Si tratta allora di individuare degli “indizi” che facciano emergere il grado , per così dire, di “italianità” di un individuo.

Ebbene l’attuale legge italiana sulla cittadinanza, basandosi quasi esclusivamente sullo ius sanguinis, risolve la questione in senso si potrebbe dire formalistico: sei italiano perché discendi da un cittadino italiano. Ciò produce inevitabili contraddizioni: un individuo nato e vissuto all’estero, e che magari ha acquisito la cittadinanza italiana per il solo effetto della trasmissione iure sanguinis senza aver mai visitato una volta nella sua vita l’Italia, può tranquillamente godere dei diritti di cittadinanza. Viceversa lo straniero, perfettamente integrato sul piano culturale, linguistico, lavorativo, socio-economico, è condannato alla “ghettizzazione sociale”, privo di qualunque possibilità di incidere sulla vita pubblica, nonostante – come spesso accade – paghi le tasse a quello stesso Stato che lo disconosce.

Lo ius sanguinis, in sostanza, valorizzando il cieco profilo etnico, trascura altri elementi che caratterizzano il concetto di nazionalità, come, ad esempio, il rapporto con il territorio, con la comunità, con la cultura nazionale; profili che indubbiamente concorrono, tuttavia, a definire l’idea di popolo.

E qui entra in gioco lo ius soli. Si può sostenere che la nascita in territorio italiano, unito ad un periodo più o meno ampio di residenza nel medesimo, possa essere valido criterio integrativo per attribuire la cittadinanza. Ciò è del resto quanto accade nelle principali legislazioni dei Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito). Tuttavia anche tale soluzione non sembra cogliere nel segno, perché – a me pare – prescinde da una effettiva valutazione dell’idea di cittadinanza.

La questione va risolta ragionando sul senso dello status di cittadino. Esso esprime un vincolo tra più individui che si riconoscono in una serie di valori etici e culturali condivisi (legalità, democrazia, tolleranza, laicità e, più in generale, i valori costituzionali).
L’elemento che si potrebbe valorizzare per l’attribuzione della cittadinanza è dunque l’elemento culturale. E’ cittadino chiunque, nato in Italia, risulti legato ai valori essenziali della società italiana, riassunti dalla Carta costituzionale. Si tratta allora di fissare dei parametri per compiere tale valutazione.

Senza dubbio la nascita da un cittadino italiano, unita a periodi pluriennali di residenza in Italia sono profili che denotano o quantomeno fanno presumere un certo grado di “assimilazione culturale” dello straniero.
Ciò nonostante, non sembrano profili decisivi. Andrebbero arricchiti con altri elementi utili e caratterizzanti il “significato” di cittadinanza che – come si è detto – va di pari passo con l’integrazione culturale dello straniero. Ed effettivamente la legislazione italiana su questo aspetto potrebbe essere migliorata in sede parlamentare. Si pensi all’espletamento di un ciclo scolastico, di un ciclo universitario, l’inserimento stabile nel mondo del lavoro, l’apprendimento della lingua, ecc.; peraltro non sarebbe irragionevole ideare un “percorso per gradi”, che consenta di saggiare effettivamente in progress il processo di integrazione, anche per migliorarlo e stimolarlo.

In definitiva è auspicabile che la cittadinanza del terzo millennio venga costruita su una nuova idea di comunità politica: la comunità culturale, non la comunità etnica.

Valerio Medaglia

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