Un milione di euro di multa a TicketOne. E altri 700mila complessivi ai quattro principali siti di secondary ticketing, Viagogo, Seatwave, Ticketbis e Mywayticket. L’Antitrust chiude le istruttorie sul bagarinaggio online e colpisce chi ha contribuito al dilagare del fenomeno, diventato un caso mediatico in particolare dopo il caso Coldplay dello scorso ottobre, con i biglietti messi in vendita sul canale online ufficiale, TicketOne appunto, terminati quasi subito e ricomparsi all’istante sul mercato secondario a pezzi maggiorati. Caso da cui è partita una inchiesta delle Iene sui biglietti venduti ai siti di secondary ticketing direttamente da Live Nation, organizzatore di eventi live.

Le istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviate in seguito alle segnalazioni di alcune associazioni dei consumatori e singoli consumatori, sono corse parallele all’inchiesta della procura di Milano su Live Nation. E oggi hanno portato alle sanzioni, dopo avere analizzato quanto successo in occasione della vendita dei biglietti di diversi concerti, tra i quali quelli di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran. Uno dei procedimenti ha riguardato TicketOne, che in virtù di un accordo del 2002 con i maggiori promoter, il cosiddetto ‘contratto Panischi’, ha un’esclusiva per la vendite online, canale su cui finiscono – scrive l’authority – il 70-90% dei tagliandi.

Secondo l’Antitrust, tra le cause delle difficoltà che hanno avuto i consumatori nel comprare i biglietti dei concerti più richiesti (hot events), non ci sono solo una domanda che in quei casi supera l’offerta e la condotta di Live Nation che ha ceduto “limitate quantità di biglietti” a un operatore di secondary ticketing, ma anche precise responsabilità di TicketOne. In particolare il rivenditore online, malgrado fosse tenuta dal contratto Panischi a predisporre misure antibagarinaggio, non ha fatto nulla per contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, i cosiddetti ticket bots. Anzi, secondo quanto scrive l’Autorità, “gli accertamenti ispettivi hanno consentito di dimostrare non solo che TicketOne fosse consapevole delle problematiche derivanti dall’uso dei bot, ma che deliberatamente abbia evitato di intervenire”. Uno strumento di solito utilizzato contro i software per l’acquisto automatico di biglietti sono i codici captcha, per esempio una serie di numeri e lettere riconoscibili dall’utente umano ma non dal robot. Ma tra il materiale analizzato dall’Antitrust c’è anche una presentazione interna della società Eventim, proprietaria di TicketOne, in cui i bot venivano divisi tra “cattivi” e “buoni”. “I secondi – erano le indicazioni della presentazione – comprano effettivamente i biglietti e, generando ricavi, sono ritenuti non dannosi per la società, pur potendo creare problemi reputazionali nelle relazioni di clientela. I primi effettuano solo prenotazioni senza comprare, e quindi sono ritenuti dannosi”. Da qui il consiglio di usare i captcha solo contro i “bad bots”.

TicketOne è stata ritenuta responsabile anche di non avere previsto regole e procedure per evitare gli acquisti plurimi di biglietti. E di non avere effettuato controlli ex post per annullare acquisti plurimi irregolari. Le verifiche dell’Antitrust hanno per esempio appurato che al momento della registrazione sul sito, l’utente poteva inserire codici fiscali falsi, perché TicketOne non eseguiva “alcuna forma di controllo automatico sulla corrispondenza tra i dati anagrafici forniti e il codice fiscale”. In definitiva “l’unico elemento che individua il soggetto acquirente è l’indirizzo email, che può essere facilmente creato senza alcun costo e collegato a qualunque identità”. Così in molti casi lo stesso utente poteva comprare una quantità rilevante di biglietti. Nel caso per esempio dei Coldplay, le analisi dell’authority hanno fatto emergere che “un totale di circa 2mila-4mila biglietti sono stati comprati da circa 200-400 soggetti, che sono riusciti ad effettuare più di una transazione comprando più di 4 biglietti”, e cioè il limite stabilito per quel concerto. Si è inoltre scoperto che “8-14 soggetti sono riusciti a comprare circa 700-1.200 biglietti. Il numero massimo di biglietti acquistati da uno stesso soggetto è 140-180, con email multiple riconducibili a un negozio di biglietti”. Le omissioni di TicketOne, per il Garante, sono state tali da poter “limitare la libertà di comportamento economico del consumatore medio, costretto a dover rinunciare ad assistere all’evento o a rivolgersi al mercato secondario acquistando biglietti a prezzi superiori a quelli del mercato primario”. Per questo la società, che ha prontamente annunciato un ricorso al Tar, è stata ritenuta responsabile del mancato rispetto del codice del consumo per pratiche commerciali scorrette ed è stata multata per un milione di euro.

Oltre all’istruttoria contro TicketOne, l’Antitrust ne ha concluse altre quattro sulle modalità informative con cui i principali siti di secondary ticketing (Viagogo, Seatwave, Ticketbis e Mywayticket) operano sul mercato. In questo caso le contestazioni hanno riguardato le carenti informazioni su diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto, come le caratteristiche dei biglietti in vendita, il valore facciale, il numero di posto e fila, i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento. Tali siti non chiarivano nemmeno il loro ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario. Il tutto è risultato secondo l’Autorità in violazioni del codice del consumo che hanno portato a una sanzione di 300mila euro per Viagogo, 210mila per Ticketbis, 190mila per Seatwave e 20mila per Mywayticket.

@gigi_gno

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