Nell’arco di tre mesi licenziata e reintegrata. Patrizia Sinini, operaia della Pata, azienda che produce snack e patatine a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, è fra le prime persone in Italia a beneficiare del nuovo procedimento giudiziario “lampo” in materia di impugnazione dei licenziamenti previsto dall’articolo 1 comma 47 e seguenti della legge n. 92 del 2012, meglio conosciuta come “Legge Fornero“.

I fatti. Il 4 luglio del 2012 Patrizia Sinini viene licenziata dalla ditta mantovana che dà lavoro a 200 persone. Il motivo addotto è l’inidoneità alla mansione per cui era stata assunta, ossia cernita, confezione e cartonatrice delle patate. A stabilirlo una valutazione del medico aziendale che aveva diagnosticato all’operaia una epicondilite acuta, disturbo meglio conosciuto come “gomito del tennista”. A questo punto la donna, ritenendo ingiusto il licenziamento si è rivolta all’avvocato giuslavorista Arturo Strullato che ha impugnato la decisione dell’azienda ricorrendo al tribunale di Mantova.

Il 28 settembre 2012 la velocissima sentenza in merito al contenzioso, firmata dal giudice Luigi Bettini, viene depositata in cancelleria. Poco più di tre mesi per dire che il licenziamento è illegittimo e da annullare e che la signora Sinini deve essere reintegrata nel precedente posto di lavoro dall’azienda. A quest’ultima viene anche ordinato di pagare le spese legali (2225 euro) alla dipendente licenziata ingiustamente e cinque mensilità. La commissione medica dell’Asl, che ha visitato l’operaia su sua stessa richiesta, ha infatti stabilito, vista la natura transitoria dell’infiammazione che l’ha colpita, la sua idoneità alla mansione, seppure con alcune limitazioni rispetto al passato. “I tempi di giudizio – spiega l’avvocato Strullato – sono stati rapidissimi perché abbiamo potuto beneficiare delle nuove norme in materia di impugnativa dei licenziamenti stabilite dall’articolo 1 commi 47 e seguenti della Legge numero 92 del 2012 o Legge Fornero.

In sostanza la nuova legislazione prevede che a seguito della presentazione del ricorso il giudice fissi con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione, con evidente abbattimento dei tempi processuali rispetto ai 60 giorni previsti per il deposito della sentenza motivata nel procedimento ordinario del lavoro. Se avessimo dovuto affrontare questo caso con le vecchie norme saremmo arrivati a sentenza come minimo all’inizio del 2014. Questo perché avremmo dovuto affrontare almeno tre udienze distanziate di sei mesi l’una dall’altra. La legge Fornero, invece, permette al giudice di decidere allo stato dei fatti, basandosi sulle documentazioni fornite dalle parti in causa. Nel caso specifico il giudice si era limitato a sentire, oltre che le parti in causa, il dottor Roberto Trinco dell’Asl di Mantova”.

Le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento sono state valutate dal giudice con riferimento alla disciplina dell’articolo 18 della Legge n. 300 del 1970 o Statuto dei lavoratori, che regolamenta la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. Come noto la riforma Fornero ha modificato questo articolo, ma essendo il licenziamento di Patrizia Sinini avvenuto il 4 luglio, ossia prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero (18 luglio 2012), la nuova disciplina non è stata applicata.

Probabile che la vicenda, comunque, non sia finita qui e che la Pata ricorra in appello. Il rapporto fra l’azienda e la dipendente è complicato da parecchio tempo e già in un’altra occasione c’è stato bisogno di ricorrere agli avvocati e alle vie legali. In particolar modo i rapporti fra le parti si erano complicati quando l’azienda, due anni fa, aveva deciso di non pagare più il premio di produzione e di sostituirlo con i buoni pasto. Decisione mai accettata dalla signora Sinini “rimasta l’unica dipendente della Pata, su 200, iscritta al sindacato” ha detto l’avvocato Strullato, e pronta a dare battaglia su questo fronte pretendendo che le fosse corrisposto il premio. Anche in quel caso il giudice le diede ragione. Per questi motivi nell’ultimo ricorso l’operaia della Pata lamentava, oltre che l’assenza di giustificato motivo del licenziamento, anche la natura discriminatoria dello stesso, conseguenza del fatto che era rappresentante sindacale e che aveva più volte fatto valere i propri diritti. Ma in questo caso il giudice le ha dato torto sentenziando che “non può ravvisarsi alcuna natura discriminatoria nel licenziamento intimato”.

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