E’ di ieri la sentenza n. 245 del 2011 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell’articolo 116 del Codice civile nella parte in cui imponeva allo straniero che volesse sposarsi in Italia di produrre un documento che attestasse la regolarità del suo soggiorno.

Cosa vuol dire tutto ciò, è subito detto.

Tutto ha inizio con il “Pacchetto Sicurezza” del luglio 2009, quello diretto dalla Lega, quello che i nostri parlamentari approvano prima di sdraiarsi sotto l’ombrellone, quello de “gli-stranieri-fora-di-bal”. Questa legge ha modificato l’articolo 116 del Codice civile, che contempla i requisiti che gli stranieri devono rispettare per contrarre matrimonio in Italia, aggiungendo una dicitura: lo straniero deve produrre un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. Ora la Corte costituzionale ha stabilito che questa aggiunta è incostituzionale.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia riguardava una cittadina italiana che voleva sposare uno straniero irregolare, cioé soggiornante sul territorio italiano senza averne titolo. Il giudice di merito, che aveva sollevato la questione davanti alla Corte, sosteneva che il matrimonio è un diritto fondamentale, cioè “un diritto e una libertà che devono essere assicurati senza distinzioni di sorta“. L’avvocatura dello Stato, cioé il difensore del governo nei giudizi di legittimità costituzionale, aveva invece assunto la posizione contraria (non sia mai che il governo non difenda lo status quo! Credo non sia mai capitato…), rilevando che “la libertà di contrarre matrimonio e di scegliere il coniuge attiene alla alla sfera individuale del singolo sulla quale lo Stato, in linea di massima, non potrebbe/dovrebbe interferire, salvo che non vi siano interessi prevalenti incompatibili, quali … la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico“. Secondo l’avvocato del governo “la situazione di clandestino è valutabile negativamente in punto di ordine pubblico e sicurezza“.

Dunque, se non ho capito male, il matrimonio è un diritto fondamentale, che non tollera distinzioni di sorta. Ma può essere limitato per esigenze superiori, e in particolare se uno dei due futuri coniugi è uno straniero clandestino. Perché lo stato di clandestino è “valutabile negativamente“. In sintesi, secondo il governo vale l’equazione “clandestino = criminale”. A parte il fatto che il termine “clandestino” non è sinonimo di “irregolare” (riferendosi a chi è privo di documenti, mentre l’irregolare i documenti ce li ha ma non ha il permesso di soggiorno o quest’ultimo è scaduto), e quindi verrebbe da chiedersi se l’avvocatura avesse ben in mente il tema del processo (“Le parole sono importanti!”, tuonerebbe Nanni Moretti), la Corte ha smentito l’interpretazione del governo su più fronti.

Punto primo: il requisito della regolarità del soggiorno non può essere considerato un rimedio contro il fenomeno dei matrimoni di comodo. Per combattere questo fenomeno, infatti, sono disponibili altri strumenti, già previsti dal Testo unico dell’immigrazione, quali la revoca del permesso di soggiorno se i due coniugi non convivono effettivamente dopo le nozze, oppure se viene accertato in qualche modo che gli interessati si son sposati al solo fine di ottenere, per uno di loro, il permesso di soggiorno.

Punto secondo: le norme in materia di immigrazione, e quindi il Parlamento, devono tenere conto dell’esistenza di diritti fondamentali che appartengono all’individuo qualunque sia la sua cittadinanza. Sono, per usare le parole della Corte costituzionale, “quei diritti che spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. Chi non può sposarsi non è perciò veramente umano.

Punto terzo: il divieto di matrimonio con lo straniero irregolare viola non solo i diritti dello straniero, ma anche quelli del coniuge italiano.

Insomma, il divieto è incostituzionale perché non è legato a uno scopo ragionevole ed è contrario ai diritti fondamentali della persona.

Mi sovviene una domanda. Ma se il matrimonio è un diritto fondamentale, che va tutelato a prescindere dalla comunità politica cui si appartiene e che non può soffrire distinzioni di sorta, che deve considerarsi attribuito alla persona “in quanto essere umano”, perché le persone omosessuali non possono sposarsi con la persona che amano? Gay e lesbiche non sono forse esseri umani? Quali esigenze di salute pubblica, ordine pubblico o sicurezza (sono queste quelle menzionate dal governo, giusto?) si oppongono a che anche le persone omosessuali possano esercitare questo diritto fondamentale? Milioni di persone attendono ancora una risposta.

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