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Perché credo che il saluto romano sia una condotta da condannare con fermezza

Assolverne gli autori non solo le rende lecite, ma ne aggrava ulteriormente la pericolosità
Perché credo che il saluto romano sia una condotta da condannare con fermezza
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di Roberto Celante

È di qualche giorno fa l’ennesima assoluzione di un gruppo di persone esibitesi nel saluto fascista durante una cerimonia commemorativa.

La Legge Scelba, all’art. 5, punisce “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista”. Si tratta di un reato di pericolo, cioè di una fattispecie che può esporre al pericolo il bene giuridico tutelato, che non è l’ordine costituzionale, perché alzare un braccio non attenta direttamente alla sopravvivenza della democrazia, ma è piuttosto la coscienza democratica del popolo, come vedremo più avanti.

Tuttavia, riconoscere la condotta concreta come aderente alla fattispecie normativamente prevista è fondamentale, ma non sufficiente per giudicare sulla colpevolezza, perché i reati di pericolo non sono tutti uguali e, di conseguenza, cambia anche l’approccio del giudice, a seconda che si tratti di reati di pericolo concreto o presunto.

Se il pericolo ipotizzato dalla norma è concreto, il giudice deve verificare che la condotta abbia veramente messo in pericolo il bene giuridico tutelato. Se il pericolo è presunto, è stato lo stesso legislatore a dire che quella fattispecie è pericolosa e il giudice deve semplicemente riconoscere che la condotta sia aderente alla fattispecie. In tal caso, la soglia di punibilità è anticipata al rischio astratto che possa verificarsi l’esposizione al pericolo.

Tuttavia, poiché dall’art. 25 Cost. è possibile desumere il cosiddetto “principio di offensività”, ovvero la necessità che dalla condotta derivi sempre un danno effettivo o una reale esposizione al pericolo, il ruolo del giudice di fronte al pericolo presunto è cambiato: non è più sufficiente constatare la corrispondenza tra la condotta e la fattispecie punita, ma deve essere accertato un fondato pericolo per il bene giuridico tutelato. La differenza tra pericolo concreto e presunto rimane quindi una sfumatura, ma quello di offensività è un principio di civiltà giuridica, perché altrimenti lo Stato potrebbe punire chiunque commetta azioni non effettivamente lesive di alcun bene giuridico, neanche nella forma dell’esposizione al pericolo.

Qual è, allora, il pericolo da riconoscere nella fattispecie di cui all’art. 5, Legge Scelba?

Secondo la giurisprudenza consolidata, è un reato di pericolo concreto: quindi, il giudice deve verificare se vi sia concreta esposizione al pericolo del bene giuridico, individuato nella tenuta del sistema democratico. Ed è qui che sta l’errore: non si può pensare, né lo pensava il legislatore del 1952, che un gruppo di persone che si esibisce nel saluto romano possa, per ciò solo, mettere in pericolo direttamente la sopravvivenza della democrazia. Ragionando così, infatti, sapremmo a priori che nessuno dovrebbe mai essere condannato, per una condotta che in sé è inidonea a distruggere la democrazia.

Ma, allora, a che servirebbe questa norma?

Ritengo, invece, che il bene giuridico tutelato dall’art. 5, Legge Scelba sia la coscienza democratica collettiva e che il pericolo sia quello di favorire il revisionismo e di conferire cittadinanza all’ideologia fascista nel dibattito politico, attraverso una progressiva assuefazione a gestualità, riti, esibizioni tipiche del fascismo, “normalizzandolo” alla stregua delle altre idee politiche: questo temeva il legislatore del 1952.

Si tratta, a mio parere, di un reato di pericolo astratto, per il quale il principio di offensività impone che il giudice proceda ad una verifica di probabilità effettiva, non di mera teorica possibilità di propagazione. Ebbene, la circostanza che esistano foto e video del fatto, mai come ai nostri tempi rende probabilissima la loro diffusione virale, in particolare sui social network, specie tra i giovanissimi, che la scuola aiuta sempre meno a capire cosa sia stato il fascismo.

Per tutti questi motivi, si tratta di condotte da condannare con fermezza. Assolverne gli autori, invece, non solo le rende lecite, ma ne aggrava ulteriormente la pericolosità.

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