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Eredità a fondazioni all’estero: perché il caso Valentino apre una riflessione

Un testamento può essere oggetto di rivalsa da parte dei titolari di una quota di legittima? In teoria sì, ma il punto è stabilire se le cose vadano effettivamente come desiderava il defunto
Eredità a fondazioni all’estero: perché il caso Valentino apre una riflessione
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di Marco Ubezio*

Il caso dell’eredità Valentino, con la notizia dei giorni scorsi del contenuto del suo testamento, riporta alla ribalta il delicato tema delle successioni e delle fondazioni benefiche. La successione di un cittadino italiano è regolata dalla legge italiana che richiama la legge nazionale del defunto al momento della morte. Dal 17 agosto 2015 viene applicato anche il Regolamento UE 650 del 2012, secondo il quale la legge applicabile è quella dello Stato di residenza abituale del defunto. In ogni caso, se il de cuius era cittadino e residente in Italia, la successione è disciplinata integralmente dalla legge italiana, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia una fondazione estera.

Sebbene non sia il caso di Garavani, il cui testamento è stato reso noto dai giornali solo per sommi capi, la sua vicenda offre l’occasione per alcune considerazioni generali che riguardano una materia tanto complessa quanto sensibile per tutti i portatori d’interesse.

Intanto è bene ricordare che la devoluzione dell’eredità (o di una quota rilevante di essa) a una fondazione di diritto straniero non neutralizza i diritti dei legittimari (i familiari più stretti che per legge ricevono la legittima, una percentuale minima obbligatoria di eredità di cui il titolare non può disporre liberamente). Il diritto italiano riserva per legge quote indisponibili al coniuge, ai figli e agli ascendenti. Quindi disposizioni testamentarie (e le donazioni) a favore di una fondazione, potrebbero essere oggetto di rivalsa da parte dei titolari di una quota di legittima? In teoria sì: l’azione legale da intraprendere è prevista dall’articolo 564 del codice civile, ma prima ancora di intentarla è necessario accettare l’eredità con beneficio d’inventario.

Ma il punto non è tanto questo, quanto piuttosto che le cose vadano effettivamente come desiderava il defunto e il rischio più specifico e critico è la concreta attuazione dello scopo dell’erigenda fondazione. Le fonti disponibili consentono di articolare questo rischio su più livelli.

La separazione formale del patrimonio nella fondazione non garantisce, di per sé, che la finalità venga perseguita. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il controllo pubblico sulle fondazioni è funzionale proprio alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della Fondazione. Una Fondazione estera è sottratta al controllo dell’autorità governativa italiana, il che priva lo scopo del principale presidio istituzionale previsto dall’ordinamento italiano per garantirne l’effettiva attuazione.

Non solo. Finalità pure meritevoli, come la ‘protezione degli animali’ o la ‘promozione dell’arte’, sono per natura ampie e generiche, difficilmente misurabili. La Legge 112 del 2016, sebbene riferita ai trust per persone con disabilità, indica per analogia quali elementi strutturali siano indispensabili per rendere lo scopo vincolante e verificabile: obblighi puntuali del trustee/amministratore, un progetto di obiettivi concreti, rendicontazione periodica, un soggetto di controllo indipendente e la determinazione della destinazione del patrimonio residuo. In assenza di tali elementi nell’atto costitutivo della fondazione, lo scopo rischia di restare una clausola di stile, senza alcun valore prescrittivo effettivo.

E poi c’è la questione dell’impatto sul patrimonio dell’ente dei costi di funzionamento e delle attività collaterali rispetto allo scopo sociale. In estrema sintesi: in una fondazione con finalità altruistiche diffuse, non esistono beneficiari individuati titolari di un diritto soggettivo tutelabile. Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che i beneficiari di una fondazione vantano al più una posizione di aspettativa o di interesse qualificato, non un diritto di credito esigibile. Ne consegue che nessun soggetto è concretamente attrezzato a contestare in giudizio la deviazione dallo scopo: gli animali, ad esempio, non hanno evidentemente capacità giuridica, e i potenziali beneficiari umani (associazioni animaliste, enti terzi) non avrebbero titolo automatico ad agire contro la fondazione estera.

* avvocato

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