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Fondi pensione, da luglio nuove regole per la liquidazione: le tre opzioni per ritirare i soldi, dalla rendita all’erogazione frazionata

L’autorità di vigilanza del settore, la Covip, ha emanato le attese linee guida finali. Ma una volta avviato il piano prescelto con il proprio fondo pensione, la decisione non può più essere revocata. E nel momento in cui si inizia a ricevere una di prestazione si blocca la possibilità di versare nuovi contributi e di trasferire i propri soldi verso un altro fondo
Fondi pensione, da luglio nuove regole per la liquidazione: le tre opzioni per ritirare i soldi, dalla rendita all’erogazione frazionata
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C’è una rivoluzione silenziosa che dal 1° luglio 2026 ridisegnerà i risparmi previdenziali di milioni di lavoratori italiani iscritti ad un fondo pensione. Una riforma organica, figlia della legge di Bilancio 2026, su cui l’autorità di vigilanza del settore, la Covip, ha sciolto le riserve operative emanando le attesissime linee guida finali. Non si tratta di semplici limature burocratiche per addetti ai lavori. Le nuove disposizioni scardinano il vecchio impianto delle liquidazioni gestite dai fondi pensione, introducendo flessibilità nel prelievo ma piazzando, al contempo, paletti rigidissimi e senza ritorno che rischiano di spiazzare chi non comprende bene la materia finanziaria.

L’addio al vecchio vincolo: dal fondo pensione si può ritirare più capitale

Per comprendere la portata della svolta occorre fare un passo indietro. Fino ad oggi, la normativa generale imponeva un vincolo ferreo al momento del pensionamento: chi era iscritto a un fondo pensione poteva ritirare sotto forma di capitale, ossia in contanti sul conto corrente, al massimo il 50% del denaro totale accumulato negli anni di lavoro. Il restante 50% doveva essere obbligatoriamente convertito in una rendita vitalizia tradizionale, erogata da una compagnia assicurativa esterna convenzionata con il fondo pensione stesso. L’unica deroga era rappresentata dai capitali molto esigui, per i quali il calcolo della rendita risultava inferiore all’assegno sociale, permettendo la liquidazione totale del fondo pensione in contanti.

Dal 1° luglio 2026 questo tetto salta. La quota massima che il lavoratore può chiedere di liquidare immediatamente in un’unica soluzione sale al 60% del patrimonio accumulato nel proprio fondo pensione. Una boccata d’ossigeno per chi, arrivato all’età pensionabile, ha necessità di estinguere un mutuo residuo, aiutare i figli o semplicemente desidera disporre in modo autonomo della maggior parte dei risparmi custoditi nel fondo pensione. Di conseguenza, la quota che deve obbligatoriamente finanziare una prestazione mensile o periodica scende al 40%.

Le tre opzioni alternative gestite direttamente dal fondo pensione

La vera discontinuità rispetto al passato risiede nelle modalità con cui è possibile gestire quel restante 40%, o l’intero patrimonio se l’aderente decide di non toccare subito i soldi del fondo pensione. La Covip ha normato tre nuove e inedite forme di prestazione pensionistica. La loro caratteristica fondamentale è l’internalizzazione: non vengono più vendute o cedute a una compagnia assicurativa esterna tramite polizze, ma vengono pagate e gestite direttamente dallo stesso fondo pensione. Il denaro residuo resta investito nelle linee finanziarie del fondo pensione, continuando a produrre rendimenti o perdite a seconda dei mercati.

Rendita a durata definita

La prima opzione è la rendita a durata definita. A differenza della vecchia rendita del fondo pensione che durava fino alla morte dell’assicurato, questa ha un orizzonte temporale certo e stabilito prima. Essa viene pagata per un numero di anni prestabilito, calcolato all’atto del pensionamento sulla base della speranza di vita che resta al beneficiario secondo le tabelle dell’Istat.
L’importo della rata non è fisso, ma fluttua nel tempo con un meccanismo molto semplice: a ogni scadenza, il fondo pensione prende tutti i soldi rimasti in quel preciso momento e li divide semplicemente per il numero di rate che mancano alla fine del percorso stabilito. Poiché il patrimonio rimasto varia in base all’andamento degli investimenti del fondo pensione, la rata mensile o trimestrale rifletterà i risultati dei mercati. Il grande vantaggio è che, in caso di decesso del pensionato prima della fine del tempo stabilito, i soldi che avanzano nel fondo pensione non vanno persi ma vengono ereditati dai beneficiari designati o dagli eredi.

Prelievi liberamente determinabili

La seconda opzione è rappresentata dai prelievi liberamente determinabili, che offrono la massima autonomia a chi ha un fondo pensione pur richiedendo molta disciplina. Il pensionato non riceve una rata fissa dal fondo pensione, ma ha la facoltà di decidere da solo quanti soldi prelevare e quando chiederli.
Per evitare richieste di pochi spiccioli, i singoli fondi pensione potranno comunque mettere un limite minimo di spesa per ogni prelievo. Non bisogna però pensare a un bancomat totalmente libero, perché la Covip ha inserito un tetto massimo: in qualsiasi momento, si può prelevare dal fondo pensione al massimo una cifra pari alla somma delle rate teoriche che si sarebbero maturate se si fosse scelta la rendita basata sulla vita Istat, togliendo i prelievi già fatti nel tempo. Tuttavia, non appena si entra nel dodicesimo e ultimo anno del piano, questo limite sparisce ed è possibile ritirare in un colpo solo tutto il denaro rimasto sul conto del fondo pensione.

Erogazione frazionata

La terza via è l’erogazione frazionata, che si sgancia del tutto dalle statistiche sulla speranza di vita. Si tratta di una semplice rateizzazione del capitale accumulato nel fondo pensione per un periodo di tempo scelto liberamente dal lavoratore, con l’unico vincolo che questa durata non può essere inferiore a cinque anni. All’atto dell’attivazione, l’interessato indica quanti anni deve durare il pagamento del fondo pensione e se vuole ricevere i soldi ogni mese, ogni tre mesi, ogni sei o una volta all’anno. La Covip ha vietato ai fondi pensione scadenze più frequenti del mese o più lunghe dell’anno. Anche in questo caso, l’importo della singola rata cambierà nel tempo a seconda dei guadagni o delle perdite che il fondo pensione realizzerà nei mercati finanziari.

La trappola dell’irreversibilità e la perdita dei diritti nel fondo pensione

Fin qui le note positive. Ma un’analisi pragmatica impone di accendere i riflettori sulle clausole stringenti e sui rischi sistemici che lo schema Covip introduce per gli iscritti ai fondi pensione meno attenti. Il testo delle istruzioni operative stabilisce due principi di rigidità assoluta che non ammettono ripensamenti.

Il primo principio è quello della non cumulabilità e della irreversibilità. Le tre nuove prestazioni sono rigidamente alternative tra loro e alternative alla rendita vitalizia tradizionale del fondo pensione. Significa che il pensionato non può fare un mix, chiedendo ad esempio una parte in erogazione frazionata e una parte in prelievi liberi. Ma soprattutto, una volta avviato il piano prescelto con il proprio fondo pensione, la decisione non può più essere revocata. L’unica scialuppa di salvataggio concessa è la possibilità di convertire il denaro rimasto in una rendita vitalizia tradizionale qualora il pensionato, ad un certo punto, si spaventi per l’andamento dei mercati o abbia paura di svuotare troppo in fretta il fondo pensione restando senza soldi negli anni più avanzati della vecchiaia.

Il secondo principio, ancora più penalizzante sotto il profilo dei diritti, sancisce il blocco totale dello status di risparmiatore attivo all’interno del fondo pensione. Nel momento esatto in cui si inizia a ricevere una di queste tre prestazioni, il beneficiario cessa la fase di accumulo in via definitiva. Questo comporta che viene bloccata qualsiasi possibilità di versare nuovi contributi sul fondo pensione, anche se il soggetto continua a lavorare o percepisce altri redditi. Inoltre, si perde il diritto di trasferire i propri soldi verso un altro fondo pensione che magari costa meno o rende di più, restando di fatto prigionieri della struttura scelta al momento del pensionamento. Infine, vengono totalmente cancellati i diritti storici dei lavoratori iscritti, come la possibilità di chiedere al fondo pensione anticipi per spese mediche o per l‘acquisto della prima casa, oppure i riscatti per disoccupazione. Il denaro rimasto è rigidamente blindato dentro le regole del piano.

L’aspetto fiscale: un incentivo pesante ma mercati a rischio

Arriviamo al punto nodale delle tasse, su cui è bene fare chiarezza per evitare fraintendimenti: i documenti tecnici della Covip non inventano nuove regole fiscali, ma contengono un passaggio burocratico decisivo. L’autorità di vigilanza ha infatti inserito la rendita a durata definita, i prelievi liberi e il frazionamento all’interno del catalogo ufficiale delle “prestazioni pensionistiche” dello Stato. Questa classificazione formale è una vera e propria blindatura: serve a garantire che a queste nuove opzioni si applichi la tassazione di imbattibile favore prevista dalla legge quadro sulla previdenza complementare (il Decreto legislativo numero 252 del 2005), impedendo al fisco di considerarle come normali prelievi finanziari o riscatti anticipati, che sarebbero tassati molto di più.

Grazie a questo aggancio alle leggi dello Stato, il lavoratore che ritira i soldi dal fondo pensione beneficerà di una trattenuta sulle rate straordinariamente leggera. Parliamo di un’aliquota base del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo pensione successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un pavimento minimo del 9% per chi ha alle spalle almeno 35 anni di partecipazione complessiva.

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