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Decreto lavoro, che cos’è il “salario giusto”? Cambia qualcosa per chi guadagna troppo poco? Tutti i dubbi e le risposte

Il giuslavorista Enzo Martino: "Al di là dei 960 milioni per prorogare incentivi alle assunzioni che vanno alle imprese è un'operazione propagandistica. Sulla contrattazione non cambia nulla, così come per il lavoro attraverso piattaforme. Serve ancora fissare un salario minimo per legge"
Decreto lavoro, che cos’è il “salario giusto”? Cambia qualcosa per chi guadagna troppo poco? Tutti i dubbi e le risposte
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Il decreto sul “salario giusto” varato martedì scorso dal governo Meloni è entrato in vigore il Primo maggio, in modo da consentire alla presidente del Consiglio di rivendicare, nel giorno della Festa dei lavoratori, una ulteriore “misura concreta” per migliorare le loro condizioni. Ma, a scanso di equivoci, il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma che per chi non arriva a fine mese nulla cambierà. “Al di là dei 960 milioni per prorogare incentivi alle assunzioni che vanno alle imprese è un’operazione propagandistica”, sintetizza parlando con ilfattoquotidiano.it il giuslavorista Enzo Martino. “Sulla contrattazione non cambia nulla, così come per il lavoro attraverso piattaforme”. Ecco le principali novità e le risposte ai dubbi più frequenti.

Quante risorse stanzia il decreto e per chi?
Le coperture ammontano a 964 milioni tra 2026 e 2028, in parte a valere su fondi europei. Servono a rifinanziare i vecchi bonus per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate, giovani under 35 e personale impiegato nella Zona economica speciale del Mezzogiorno e incentivare la trasformazione di contratti a termine in rapporti stabili. Andranno come in passato alle aziende, sotto forma di sgravio sui contributi. Ma solo a quelle che applicheranno un trattamento economico “giusto” come definito dal decreto”.

In che senso è previsto un salario giusto? Viene fissato un minimo sotto cui non si può scendere?
“No, manca ancora una volta del tutto un minimo inderogabile, che oggi dovrebbe essere di almeno 12 euro all’ora”, chiarisce Martino. Il testo sancisce invece che “la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto“. In particolare, definisce salario giusto per ogni settore il “trattamento economico complessivo (minimo tabellare più indennità e altri elementi retributivi come tredicesima, quattordicesima, premi, superminimo, ndr) definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Cioè Cgil, Cisl e Uil sul fronte sindacale e, su quello datoriale, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confagricoltura, Coldiretti.

I lavoratori pagati meno di quella cifra riceveranno un adeguamento automatico?
No: chi riceve una retribuzione da fame dovrà comunque fare causa per contestarne la legittimità e chiedere gli arretrati. “Perché solo a valle della misurazione della rappresentanza sindacale (prevista dall’art 39 della Costituzione, ndr) diventerebbe possibile arrivare a siglare contratti collettivi erga omnes, cioè validi per tutti i lavoratori di quel settore e inderogabili”, spiega Martino. Il governo Meloni, come i precedenti, ha rinunciato a normare la materia in attesa che le parti sociali arrivino a un nuovo accordo dopo che il Testo unico del 2014 è rimasto inattuato. In assenza di ccnl validi erga omnes, i contratti “pirata” – cioè peggiorativi per i lavori – continueranno ad esistere: l’unica penalità per le aziende che li applicano sarà l’impossibilità di chiedere gli incentivi alle assunzioni. Anche se si arrivasse a un accordo tra sindacati e parti datoriali, prevede Martino, non basterebbe: “Senza una legge, chi non firma l’accordo potrà continuare a muoversi come vuole”.

I ccnl firmati dai sindacati più rappresentativi prevedono in tutti i casi salari “giusti”?
No, risponde il giuslavorista: “Diversi contratti firmati dai “comparativamente più rappresentativi” – penso, ad esempio, al contratto Multiservizi – offrono minimi che non sono in linea con l‘art. 36 della Costituzione, in base al quale la retribuzione deve essere non solo “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro” ma anche “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“. Il che significa anche essere in grado di essere andare a mangiare una pizza ogni tanto. Con o senza decreto, comunque, i giudici come sancito dalla Cassazione nel 2023 restano liberi di stabilirne l’inadeguatezza e di disapplicarli fissando un salario minimo più alto”.

Il decreto incentiva il rinnovo dei contratti scaduti?
In teoria sì, con l’articolo 10. In base al quale, in caso di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla scadenza, i datori di lavoro devono versare a titolo di anticipo dei futuri aumenti il 30% dell’indice di inflazione Ipca. “Fa ridere”, chiude Martino. “Sembra un incentivo a non rinnovare e cavarsela versando quella piccola cifra. Il problema è che la contrattazione mostra la corda, i rapporti di forza sono sbilanciati. Molti contratti vengono rinnovati sotto ricatto occupazionale”.

Gli aumenti di stipendio stabiliti dai rinnovi contrattuali saranno retroattivi?
No: quella previsione è scomparsa nell’ultima versione del decreto. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha annunciato che sarà riproposta via emendamenti parlamentari. “Se ci riescono ben venga”, commenta il giuslavorista, “anche se credo si possano creare dei profili di incostituzionalità”.

Dopo questo decreto serve ancora un salario minimo legale?
“Sì: siamo tra i pochi Paesi Ue che non ce l’hanno e un “pavimento” minimo che consenta di arrivare a fine mese è indispensabile. Giusto che della proporzionalità della retribuzione si occupi la contrattazione, ma la sufficienza deve essere sancita dallo Stato. Le aziende che non la garantiscono devono essere esposte ad azioni giudiziarie”.

Cosa cambia per i rider?
L’articolo 12 dispone che, come da direttiva europea del 2024 sul lavoro tramite piattaforma, se “emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria”. Gli indici di controllo non sono però esplicitati. Spetterà comunque ai giudici, come già accaduto in molte occasioni, accertare la subordinazione.

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