La riforma Nordio è contraddittoria e incostituzionale: votiamo No allo Stato autoritario | L’intervento
Pubblichiamo un contributo in tre parti di Tullio Cicoria, già magistrato, sulla riforma Nordio.
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Autocontraddizione ed incostituzionalità della Corte e dell’art. 106, 3° c., Cost.
Il titolo è un ossimoro: riforma, sottinteso costituzionale, incostituzionale e pure contraddittoria, ma risolveremo il dilemma, resteranno le contraddizioni, di cui non ci importerà nulla perché le norme sono incostituzionali. Ho così anticipato la soluzione.
Secondo il grande filosofo Pierce, fondatore del pragmatismo ed uno dei padri della semiotica, “Un concetto, cioè il significato razionale di una espressione, consiste esclusivamente nei suoi concepibili riflessi sulla condotta di vita”. Non conosciamo il cianuro se non sappiamo l’effetto che fa se lo assumiamo. Quindi il significato della riforma è nei suoi effetti pratici, che per qualcuno sarebbero imprevedibili. Credo di averli previsti quasi tutti. Ora ne esamineremo quattro.
Abbiamo due paradossi.
Inizio con quello meno colossale. L’art. 106, 3° c., Cost. verrebbe modificato prevedendo che i pubblici ministeri possano diventare giudici in Cassazione. Alla faccia della separazione, della coerenza e della logica!
Passiamo all’altro. A “Presa diretta” del 15.2.26 Antonio Di Pietro ha motivato la necessità della riforma per evitare che sulle valutazioni e sui trasferimenti dei giudici intervengano i pubblici ministeri e viceversa. È stata utilizzata la metafora delle squadre di calcio e dell’arbitro per sostenere la separazione delle carriere.
È stato un clamoroso autogol perchè la funzione più rilevante, rispetto a quelle da lui indicate, è quella disciplinare, per cui un magistrato può essere destituito. Ebbene, c’è stato questo ambaradan per separare le carriere (che a rigore non sono nemmeno separate perché è possibile il passaggio da pubblico ministero a giudice in Cassazione), e poi giudici e pubblici ministeri insieme nell’alta Corte per giudicare giudici e pubblici ministeri. È contraddizione pragmatica. Non si può scrivere così nessuna norma. Figuriamoci quelle costituzionali!
Inoltre la metafora calcistica è sbagliata e pericolosa:
1. il pubblico ministero
a. ricerca la verità ed è obbligato a svolgere indagini anche a favore dell’indagato;
b. esercita potere pubblico, ad esempio con perquisizioni e sequestri, che non può essere attribuito agli avvocati;
2. il difensore deve mirare all’assoluzione dell’imputato e, se non lo fa, può commettere il delitto di patrocinio infedele;
3. il processo non deve essere una gara sulla pelle degli imputati, ma avere il fine di ricercare la verità.
Anche seguendo la Weltanschauung, visione del mondo, che assimila il processo ad una partita di calcio, arriviamo a contraddizioni: perché gli avvocati sono nei Csm e nella Corte? Forse fanno parte di una squadra speciale?
È evidente che la giusta assimilazione, a garanzia dei cittadini, è quella del pm al giudice, non all’avvocato. Ho sempre svolto le funzioni di pm fino a poco tempo, avendo poi deciso di dedicarmi a ricerche filosofico-giuridiche. Ebbene mi sono sempre sentito Giudice, anzi il primo Giudice, quello che ha il primo contatto con l’indagato e che è quindi il Giudice più importante.
Questa deve essere la fisiologia. Se vi è patologia in casi specifici, deve essere repressa. Il Ministero della giustizia, unico ad essere indicato nella Costituzione, esercita l’azione disciplinare e può impugnare le sentenze.
Per fortuna il problema è risolto perché hanno scritto norme costituzionali incostituzionali con conseguente ed interessante questione: può sussistere una tale antinomia? La risposta è sì, come statuito dal Giudice delle leggi nella sent. 1146/1988: i “… principi supremi … non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali …”, tali essendo quelli che “… appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana …”. Il concetto è stato ribadito dalla recente sent. 125/2025 della Corte costituzionale.
Orbene, se è principio supremo dell’ordinamento costituzionale la separazione tra giudici e pm, se solo così si rende il Giudice terzo ed imparziale e si realizza il giusto processo (non è vero, ma ammettiamolo per ipotesi), ed infatti vorrebbero creare due Csm, allora, secondo questa stessa tesi, le norme sulla composizione della Corte, sul giudizio disciplinare e sul passaggio dei pm in Cassazione sono incostituzionali. Non solo. I sostenitori di questa teoria si sono platealmente contraddetti sia nello stabilire la composizione della Corte con togati, giudici e pm, sia con laici, tra cui avvocati, nonché nel prevedere che nei due Csm vi possano essere avvocati. Siamo al teatro dell’assurdo giuridico e pratico. Poi se si ragiona per partiti contrapposti, poiché vi sono sei laici e sei togati giudici, i tre togati pm potrebbero addirittura essere l’ago della bilancia, anche se c’è da considerare che i laici potrebbero essere un gruppo coeso contrariamente a quelli dei togati.
Ultima considerazione: invocano di non “politicizzare” (termine orrendo) il referendum.
Mi domando come sia possibile non farlo se gli elettori sono chiamati a votare su norme contraddittorie ed incostituzionali, che sconvolgono la giurisdizione.
Mi raccomando. La nostra bella Costituzione è già stata molto stravolta (basti pensare alla modifica del titolo V) e con essa anche il nostro ordinamento giudiziario con leggi ordinarie.
Col voto facciamo che non si verifichi ulteriormente.
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Riforma incostituzionale
La riforma contempla istituzioni e nome incostituzionali. Sembra impossibile, ma è così.
- Incostituzionalità della Corte, del giudizio disciplinare e dell’appello solo nel merito. Decostituzionalizzazione e disarticolazione dell’ordinamento giudiziario: appello a maggioranza laica. Aumento dell’influenza della politica sulla Corte e sul giudizio disciplinare.
Il procedimento disciplinare dei magistrati è giurisdizionale. L’alta Corte è quindi un Giudice speciale, in contrasto col divieto di istituire giudici speciali ex art. 102 Cost. L’antinomia va risolta o col criterio lex posterior derogat priori o con quello dell’incostituzionalità della norma costituzionale. È possibile quest’ultima soluzione? Sì ed è quella preferibile seguendo i canoni ermeneutici individuati dalla Corte costituzionale nelle sent. 1146/1988 e 125/2025 perché il divieto di giudici speciali non può non essere uno dei principi supremi dell’ordinamento, che nel caso de quo è violato.
L’impugnazione solo nel merito contrasta con la ricorribilità in cassazione delle sentenze ex art. 111, penultimo comma, e 3 Cost. Tutti possono ricorrere in cassazione contro una sentenza, ma non i magistrati colpiti da sanzione disciplinare. Assurda ed eclatante irragionevolezza della norma! O abbiamo il nuovo istituto dell’interpretazione costituzionalmente orientata della Costituzione (finora c’era quella che ovviamente riguarda le leggi, per le quali tra l’interpretazione conforme o no alla Costituzione va preferita la prima) o sua possibile illegittimità costituzionale in base alle sentenze citate. È così dimostrato che se votiamo sì ci poniamo in contrasto con la Costituzione.
La legge potrebbe anche prevedere due Collegi disciplinari di primo grado, ognuno composto da un laico, un togato Pm e due togati Giudici, ed uno di appello, di cui quindi potrebbero far parte quattro laici, un togato Pm e due togati Giudici, in cui la maggioranza sarebbe dei laici, tra cui probabilmente il Presidente della stessa Corte, per il quale la legge potrebbe prevedere la presidenza di tutti i Collegi o solo di quello di secondo grado. Ciò determinerebbe esponenziale aumento dell’influenza della politica sulla magistratura e probabilmente altro profilo di incostituzionalità.
- Decostituzionalizzazione delle norme sulla Corte. Aumento dell’influenza della politica. Regressione democratica.
Nel nuovo art. 105, u.c., Cost. è usato ampiamente l’istituto della riserva di legge: è quest’ultima che
- deve assicurare che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio;
- determina
- gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni;
- la composizione dei collegi;
- le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’alta Corte.
Emerge così un basilare principio: decostituzionalizzare la materia rimettendola alla totale libertà della maggioranza del Parlamento. Questo non è l’unico sottile e subdolo aspetto tecnico, ma ve ne sono altri.
L’idea geniale è stata di introdurre la nomina di tre componenti da parte del Presidente della Repubblica con atto formalmente e sostanzialmente presidenziale: così dalle frazioni di tre (due terzi, ossia dieci togati, ed un terzo, quindi cinque laici) si passa alle frazioni di cinque (un quinto, ossia tre nominati dal Presidente; un quinto, ossia tre laici, sorteggiati dal Parlamento; un quinto, ossia tre, sorteggiati tra i pm; due quinti, ossia sei, sorteggiati tra i giudici). Il gioco è fatto: i laici hanno un consigliere in più rispetto a quanto previsto dalla Costituzione per il giudice disciplinare dei magistrati.
L’astuzia non finisce qui per due motivi.
Il Parlamento avrà potere immenso nello stabilire chi e quanti entreranno nell’elenco, dovendo essere emanate norme sulle modalità di estrazione dei “fortunati”. Esse invece dovevano essere scritte supponendo la possibilità di abuso e cercando di fare il possibile per escluderla ab initio.
Nel cambiare la Costituzione bisogna tener conto del realismo politico e del pessimismo antropologico di Machiavelli, secondo cui l’uomo ha spiccata propensione ad essere cattivo. Il politico non può fare affidamento sull’aspetto positivo e deve regolarsi su quello negativo, che è prevalente. I calcoli vanno fatti sulla previsione del caso peggiore.
L’art. 83, u. c., Cost. prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto dopo il terzo scutinio a maggioranza dal Parlamento in seduta comune integrato con rappresentanti delle Regioni. Vi potrebbe essere il rischio che un Presidente della Repubblica nomini componenti molto vicini allo schieramento, che lo ha eletto, o esponenti dello stesso.
Potremmo ricavare utili insegnamenti dagli Stati uniti. È meglio essere quelli “di prima”, che vedono in anticipo, che quelli del “dopo”.
Potrebbe anche verificarsi che l’elenco contenga solo o in gran parte nomi di simpatizzanti della maggioranza ed il gioco è fatto: la maggioranza parlamente potrebbe avere un numero consistente di simpatizzanti in quella Corte.
Oltre il 60% dei parlamentari è eletto con sistema proporzionale senza voto disgiunto e di preferenza. Sono pertanto alla mercè dei capi dei partiti, soprattutto di quelli personali e coesi.
Abbiamo quindi mostrato la ratio sottesa alle norme: grave regressione democratica con l’esecutivo al vertice dei poteri dello Stato e dunque sopra la magistratura, unico baluardo, che era rimasto.
Sta a noi decidere: votiamo no allo Stato autoritario.
Decostituzionalizzazione e sorteggi alla Giucas Casella incostituzionali
I sorteggi per i Csm e per la Corte sono incostituzionali e determinano aumento dell’influenza della politica e delle correnti, che quindi solo a parole si vogliono combattere.
1. Decostituzionalizzazione e incostituzionalità del sorteggio per i Csm.
Si sostiene che il sorteggio risolverebbe i problemi della “degenerazione correntizia”, che è questione gigantesca, come documentato dai fatti dell’hotel Champagne e dalle chat del cd caso Palamara. Non ne sono così convinto, pur essendo favorevole al sorteggio, magari temperato e studiato appositamente per ridurre l’influenza delle correnti perché il sorteggiato almeno non avrebbe debiti di riconoscenza.
È certo invece che bisogna essere fermamente contrari a quello di cui al nuovo art. 104, 4° c., Cost., che prevede una pericolosa riserva assoluta di legge, in base alla quale la disciplina verrrebbe decostituzionalizzata e rimessa ad libitum del legislatore senza alcun vincolo, come almeno nella riserva di legge rinforzata, perché i due terzi dei componenti dei due Csm sarebbero sorteggiati, rispettivamente, tra i giudicanti e i requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Anche alcuni magistrati danno erroneamente per scontato che il sorteggio li riguarderà tutti, ma questo non è affatto scontato perché si può argomentare che tra le “procedure” demandate alla legge rientri anche l’indicazione della base elettorare. Inoltre tali regole potranno essere modificate pure a ridosso del voto a seconda delle aspettive, come avviene per le elezioni politiche. Quello previsto è sorteggio alla Giucas Casella: “Quando, dove, con chi lo dico io”.
È stato infatti detto che le norme potrebbero essere concordate con l’Anm, magari, aggiungo io, limitando il sorteggio a chi riveste incarichi direttivi o svolge determinate funzioni. In ogni caso, ciò non attenua, ma all’evidenza aggrava la situazione ed aumenta di molto il potere delle correnti. Per fortuna che lo scopo era quello di ridurlo!
La norma costituzionale doveva prevedere stringenti limiti, lasciando alle fonti subordinate solo modalità pratiche di attuazione. Almeno doveva imporre che il sorteggio riguardasse tutti i magistrati.
Ora l’elezione dei componenti togati, che costituiscono i due terzi dell’organo, riguarda tutti i magistrati ordinari, a qualunque categoria appartengano. Se il sorteggio non li riguardasse tutti, si può sostenere la sua incostituzionalità per violazione dell’art. 107, 3° c., Cost., che sancisce che essi si distinguono solo per le funzioni. Significa che per il resto sono uguali, ma la legge sul sorteggio ne discriminerebbe alcuni. Occorre però che sia sollevata questione e soprattutto che sia accolta.
2. Incostituzionalità del sorteggio per la Corte. Aumento del potere della politica e delle correnti.
La situazione è peggiore per la Corte disciplinare, che ha grande rilevanza, potendo anche destituire magistrati. Qui non sembra esservi riserva di legge, e sarebbe un bene, non essendovi il richiamo a procedure previste dalla legge. Basterebbe solo una norma legislativa di attuazione, ma ciò non è certo perché, contrariamente all’attuale art. 104, 4° c., Cost., non è riportato “tutti” con riferimento ai magistrati con venti anni di esercizio di funzioni giudiziarie, che svolgano funzioni di legittimità o l’abbiano fatto. Si potrebbe pertanto opinare che il sorteggio riguardi solo alcuni dei cassazionisti, selezionalti con criteri scelti liberamente dal legislatore.
Se anche fossero tutti, abbiamo comunque un’antinomia costituzionale con l’art. 107, 3° c., Cost., già esaminato. Sorge dunque un’interessante questione: se una norma costituzionale possa essere incostituzionale. La risposta è sì, come statuito dal Giudice delle leggi nella sent. 1146/1988: i “… principi supremi … non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali …”, tali essendo quelli che “… appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana …”. Il concetto è stato ribadito dalla recente sent. 125/2025 della Corte costituzionale.
Si può quindi avanzare l’ipotesi, non infondata, che l’eguaglianza dei magistrati sia principio supremo della Costituzione, identificabile nella Carta sulla base di saldi criteri interpretativi d’ordine testuale e storico. Comunque un simile dubbio non può che portare a respingere in toto le modifiche proposte, che indipendentemente dalla loro legittimità, sono inique per l’ingiusta e inopportuna discriminazione di magistrati.
Vi sono pure questioni pratiche. I sorteggiati sono magistrati destinati alla Corte di Cassazione, magari con le cd nomine a pacchetto, in cui la proposta riguarda più magistrati inscindibilmente uniti (simul stabunt vel simul cadent), che sono state giustamente stigmatizzate. Sul punto si possono ascoltare le discussioni al Csm. Ora alcuni di quei nominati, che lo sarebbero stati per influenza delle correnti, delle quali la riforma costituzionale vorrebbe ridurre l’influenza, potrebbero far parte della Corte. La modifica costituzionale determina contraddizione pragmatica.
3. Contesto, regressione democratica secondo criteri popperiani e conclusione.
La riforma va pure esaminata alla luce del tetro contesto politico e normativo: leggi, che abrogano l’abuso di ufficio, modificano le intercettazioni telefoniche, la custodia cautelare, le prerogative della Corte dei Conti, il fermo preventivo. Assistiamo ad attacchi continui ai magistrati, ai quali si vuol anche imporre la qualificazione giuridica dei reati ed indicare chi deve andare in carcere.
Sarebbe lungo e laborioso discutere della separazione delle carriere alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento. Accenno ad un concetto del grande filosofo K. R. Popper. Riteneva che la domanda “Chi deve esercitare il potere nello Stato?” fosse meno importante di “Come è esercitato il potere?” e di “Quanto è il potere esercitato?”
E la risposta non è certo quella di accentrarlo nelle mani di uno, di una o di pochi.
Abbiamo quindi dimostrato che con la riforma vi sarà regressione della democrazia. Quindi facciamo ora nostro il grido di un grande magistrato, Francesco Saverio Borrelli: “Resistere, resistere, resistere”.