La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi
Quando nel dibattito pubblico si parla di referendum sulla giustizia la discussione è spesso dominata da una narrazione emotiva: si invoca il riequilibrio dei poteri, si evoca la difesa dei cittadini contro gli abusi, si promette una giustizia più giusta, più rapida e più controllabile democraticamente. È un linguaggio intuitivamente convincente ma che, sottoposto a un’analisi giuridica rigorosa, mostra una fragilità logica evidente.
Il referendum costituzionale non è uno strumento di riforma organica dell’ordinamento ma è un meccanismo che lascia al sistema, successivamente, il compito di riassestarsi. Chi sostiene il “sì” al referendum sulla giustizia, al contrario, sostiene implicitamente che ciò sia sufficiente a correggere problemi strutturali del sistema giudiziario italiano. È un presupposto, però, che non regge a una verifica tecnica. La crisi della giustizia italiana non nasce da singole norme isolate ma da fattori molto più complessi: organizzazione degli uffici giudiziari, carenza cronica di personale amministrativo, gestione delle risorse umane, digitalizzazione incompleta, sovraccarico degli uffici, complessità procedurale e stratificazione legislativa. Pensare che lo strumento referendario possa incidere su questi fattori equivale a scambiare un intervento simbolico per una riforma strutturale.
Il referendum da solo non costruisce sistemi. Quando si applica ad ambiti altamente tecnici, che possono interessare anche il processo penale o l’ordinamento giudiziario, il rischio di produrre effetti inattesi diventa quindi elevato. Vi è inoltre un dato istituzionale raramente esplicitato nel dibattito pubblico: una parte significativa delle criticità strutturali del sistema giudiziario non dipende affatto da quanto richiesto dal referendum ma rientra nelle competenze organizzative e amministrative del Ministero della giustizia. La gestione delle risorse, la distribuzione del personale, le politiche di digitalizzazione degli uffici, l’organizzazione amministrativa dei tribunali, financo la vetustà e manutenzione degli edifici e delle infrastrutture fisiche e l’efficienza del sistema informatico giudiziario sono ambiti sui quali il potere esecutivo esercita un ruolo diretto.
Molte delle disfunzioni che oggi vengono presentate come conseguenze di assetti normativi da abbattere tramite referendum sono in realtà problemi di amministrazione del sistema giudiziario che dipendono in larga misura dall’azione – o dall’inerzia manifesta – dell’esecutivo e, segnatamente, del ministero competente. Ignorare questa dimensione e concentrare l’intero dibattito su alcune norme del processo o dell’ordinamento giudiziario produce una rappresentazione parziale e infedele del problema.
Il secondo argomento utilizzato nella propaganda referendaria è quello secondo cui il referendum servirebbe a ristabilire un equilibrio tra magistratura e cittadini limitando presunti eccessi di potere giudiziario. Anche questa tesi appare seducente ma è giuridicamente fragile. L’indipendenza della magistratura non è un privilegio corporativo ma una garanzia istituzionale che tutela i cittadini contro l’arbitrio del potere politico e amministrativo. Ogni intervento che incide sull’equilibrio tra poteri deve quindi essere valutato non in base alla retorica ma agli effetti concreti sull’assetto costituzionale.
Il diritto comparato ci viene in soccorso e ci insegna che le riforme della giustizia funzionano solo quando sono organiche e inserite in un disegno istituzionale coerente. Il referendum costituzionale, al contrario, opera con una logica puntiforme: interviene senza poter costruire la struttura che dovrebbe sostituirle. È proprio guardando all’Europa che emerge la lezione più significativa. Negli ultimi anni paesi come la Polonia e molto recentemente la Serbia, dove negli ultimi giorni si sono svolte manifestazioni – come la cosiddetta “March for Justice” con migliaia di persone in piazza a sostegno dell’indipendenza dei giudici e dei procuratori – sono diventati casi emblematici di riforme giudiziarie presentate come strumenti di democratizzazione e di riequilibrio istituzionale, ma che nella pratica hanno prodotto un effetto opposto: l’indebolimento dell’indipendenza della magistratura.
In Polonia alcune riforme dell’ordinamento giudiziario sono state giustificate con argomenti molto simili a quelli utilizzati oggi nel dibattito politico europeo e dalla destra italiana nella campagna referendaria: ridurre il potere di una magistratura considerata autoreferenziale e rafforzare il controllo democratico sulle istituzioni giudiziarie. Il risultato è stato l’apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea: la Polonia non ha avuto infatti i fondi del Pnrr e i fondi di coesione, e una serie di decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno ribadito un principio fondamentale: l’indipendenza della magistratura è una condizione strutturale non negoziabile dello Stato di diritto europeo.
Il punto interessante – e anche inquietante – è che negli ultimi anni si è consolidato un modello ricorrente di intervento politico sulla magistratura che non avviene attraverso attacchi frontali all’indipendenza dei giudici ma mediante modifiche tecniche dell’architettura istituzionale. È ciò che molti studiosi definiscono “constitutional backsliding through institutional engineering”: un arretramento dello Stato di diritto ottenuto non abolendo formalmente le garanzie ma modificando le condizioni concrete del loro esercizio. Formalmente le garanzie costituzionali restano intatte, ma attraverso interventi legislativi tecnici si riduce la capacità effettiva delle istituzioni giudiziarie di operare autonomamente.
Questi esempi, però, non dimostrano che ogni riforma della giustizia sia pericolosa. Dimostrano qualcosa di molto più semplice: quando si interviene sugli equilibri tra poteri dello Stato occorre farlo con estrema cautela e con strumenti normativi adeguati. Il referendum non lo è affatto perché non nasce per riscrivere l’architettura di un sistema giudiziario. Presentarlo come la soluzione ai problemi strutturali della giustizia significa trasformare uno strumento costituzionale preciso in una promessa politica che non può essere mantenuta, ossia dare ad intendere ai cittadini ciò che non è (mi verrebbe da dire “ darla a bere” ai cittadini in linguaggio gergale).
Le riforme della giustizia, al contrario, richiedono interventi legislativi complessi, studi comparati, analisi di impatto e una visione sistemica dell’ordinamento. Nessun referendum può sostituire questo lavoro.