L’Alta Corte disciplinare? Un giudice ‘speciale’ in diretto contrasto con la Costituzione
Come è noto, la proposta di riforma costituzionale sottoposta a referendum prevede l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare, chiamata a svolgere, al posto del Csm, la “giurisdizione disciplinare” nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. Essa dovrebbe essere composta da quindici giudici, dei quali tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; altri tre, in possesso dei medesimi requisiti, estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento in seduta comune; nove (sei magistrati giudicanti e tre requirenti) estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’intento dichiarato è l’introduzione di una giustizia disciplinare dei magistrati non influenzata da favoritismi dovuti all’appartenenza ad una corrente nel contesto giudiziario. Illazione – diciamolo subito – non confermata dai dati statistici da cui risulta invece (analisi degli ultimi due anni di Fontana su “Questione Giustizia”) che su 199 sentenze del Csm, le sentenze di assoluzione costituiscono solo il 47% e che quelle di condanna hanno comportato per la maggior parte pene rilevanti. Esiti evidentemente condivisi anche dal dicastero governativo che oggi propone la modifica referendaria, visto che il Ministero della Giustizia ha appellato solo quattro delle sentenze di assoluzione. Appare, quindi, evidente che il vero intento della riforma è un altro e cioè aumentare in modo rilevante il potere di intervento della politica sulla magistratura, sostituendo al Csm un giudice speciale competente per giudicare i magistrati, con largo uso dell’equivoco strumento del sorteggio.
Attualmente, infatti, la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari compete alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduta dal vicepresidente del Csm e composta da un ulteriore membro laico e da quattro componenti togati, di cui tre di merito e uno di legittimità; i relativi provvedimenti sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione; e le sentenze irrevocabili di condanna sono impugnabili con il mezzo straordinario della revisione. In questo contesto, appare quindi evidente l’importanza del ruolo del Csm come l’organo previsto dalla Costituzione per garantire l’indipendenza della magistratura e sottrarla all’influenza del potere politico.
Tanto è vero che la Corte costituzionale ha più volte ricordato che il giudizio disciplinare attualmente vigente è “espressione, comunque, di un organo, quale il Consiglio Superiore della Magistratura, appositamente istituito dalla Costituzione a tutela dell’indipendenza dei giudici e dell’autonomia dell’ordine giudiziario…; e la cui pronunzia è sottoposta a un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, oltre ad essere soggetta a revisione secondo modalità e a condizioni non dissimili da quelle previste per l’analogo istituto processuale penale” (sentenza n. 289 del 1992).
Con la riforma, invece, si sottrae al Csm la giurisdizione disciplinare per i magistrati ordinari affidandola a un giudice speciale che si pone al di fuori degli organi di governo autonomo della magistratura, peraltro con provvedimenti sottratti al normale controllo di legittimità riservato alla Corte di Cassazione, quale vertice dell’ordine giudiziario; operando in tal modo una scelta avulsa anche dal contesto europeo in quanto (con la sola eccezione della Grecia), negli ordinamenti Ue dove esiste un organo di governo autonomo della magistratura, ad esso spetta anche la funzione disciplinare.
In conclusione, quindi, la novella proposta si pone in diretto contrasto con alcuni principi basilari affermati dalla nostra Costituzione secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104) e, soprattutto, con l’art. 102 il quale fa divieto espresso di istituire giudici straordinari o giudici speciali e con l’art. 25, primo comma, a norma del quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ed è appena il caso di aggiungere che non eliminerà affatto le correnti della magistratura, non avrà alcun effetto deflattivo e non porterà alcun beneficio ai cittadini. Serve solo a dare un forte segnale al potere giudiziario mirando a intaccare i baluardi della sua indipendenza con un rilevante aumento del potere politico attraverso la esternalizzazione del potere disciplinare; introducendo un meccanismo che, proprio per la sua “specialità” incostituzionale, rischia di assumere i connotati di un provvedimento punitivo nei confronti della sola magistratura ordinaria.