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Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “Il nuovo contratto viola le norme Ue, rischio di aumento dei costi oltre il 50%”

Le motivazioni della sentenza con cui è stato bocciato il decreto ministeriale sull'aggiornamento della convenzione con la società Stretto di Messina
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “Il nuovo contratto viola le norme Ue, rischio di aumento dei costi oltre il 50%”
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Il decreto del ministero dei Trasporti che ha aggiornato la convenzione con la società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte è incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. Lo si legge nelle motivazioni, depositate martedì, della sentenza con cui lo scorso 17 novembre la Corte dei conti aveva bocciato il provvedimento. Per poter “evitare lo svolgimento di una nuova gara e far rivivere un contratto risalente a diversi anni prima”, nello specifico al 2005, il ministero guidato da Matteo Salvini avrebbe dovuto fornire “prova certa e rigorosa del contenimento dell’aumento di prezzo entro il limite del 50% del valore del contratto iniziale”: invece, scrivono i giudici contabili, la valutazione dei costi aggiuntivi in misura pari a 787.300.000 euro è “frutto di un’attività di mera stima” e “rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti sul superamento della soglia”. Peraltro, poiché le parti “già oggi conoscono quali sono le modifiche progettuali necessarie, il rimandare il relativo computo ad un momento futuro (…) appare un comportamento non conforme” alla norma europea, “perché ne comporterebbe l’aggiramento“, sottolinea la sentenza.

Lo stop alla convenzione è la diretta conseguenza di quello, arrivato poche settimane prima, alla delibera con cui il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo) aveva approvato il progetto definitivo dell’opera. “Non può non tenersi conto, in questa sede, dell’inefficacia del Piano economico e finanziario in ragione della sua mancata registrazione e delle ricadute che ciò comporta sulla validità dell’atto aggiuntivo che ne assorbe i contenuti, modificando in coerenza la convenzione originaria”, si legge nel provvedimento. “Poiché il decreto in esame assentisce un accordo i cui contenuti sono conformati a un Piano che, sebbene approvato, è inefficace non avendo superato il preventivo vaglio di legittimità di questa Sezione, deve concludersi per la non conformità a legge anche del decreto medesimo e disporsene la non ammissione al visto e alla conseguente registrazione”, argomentano i giudici.

A “modificare sostanzialmente la natura del contratto”, si legge ancora, è anche il fatto che l’opera al momento “sia completamente finanziata con fondi pubblici“: infatti, “la possibilità riconosciuta alla concessionaria dall’ordinamento (…) di reperire ulteriori finanziamenti sia sul mercato interno che sui mercati internazionali, appare allo stato assolutamente ipotetica. La raccolta sul mercato di ulteriori risorse che, essendo l’opera interamente finanziata, non risulterebbero necessarie alla realizzazione della medesima, appare oggi una mera ipotesi priva non solo di necessità ma, altresì, di qualsiasi legittimazione”.

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