Quello dei tamponi nelle parafarmacie lo scorso gennaio era stato territorio di uno scontro politico accesso. Ma poi sul punto era stata sollevata anche un’eccezione di costituzionalità. La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare test rapidi antigenici e test sierologici rientra, secondo la Consulta, nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. Con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, rispettivamente sull’uguaglianza dei cittadini e la libertà dell’iniziativa economica privata.

La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie ; che sono esercizi commerciali; e le farmacie che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo. Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del Ssn e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole.

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