Una spinta agli impianti fotovoltaici sui tetti con permessi più veloci e semplici per favorire la transizione energetica ma anche far pesare di meno i rincari dell‘elettricità. E’ l’obiettivo di uno degli articoli del decreto bollette pubblicato l’1 marzo in Gazzetta ufficiale, che equipara l’installazione di un impianto solare alla “manutenzione ordinaria”: come imbiancare una parete. “L’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici”, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il decreto atteso in aula il 28 marzo, “non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati”. Basterà scaricare un modulo on line dal sito del Gse, il gestore dei servizi energetici, o da quello del ministero dello Sviluppo economico, e spedirlo allo stesso gestore a inizio lavori e alla loro conclusione.

La norma, spiega ancora la relazione, prevede l’estensione dell’ambito applicativo dello strumento del Modello unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. Un impianto fotovoltaico domestico permette un risparmio in media di 1.500 euro all’anno sulle bollette rispetto al prelievo di energia elettrica dalla rete, secondo il Solar Index Italy, uno studio sul mercato italiano del settore. Non poco in questi mesi di continui rincari dei prezzi dell’energia, tamponati solo in piccola parte dagli interventi del governo su Iva e oneri di sistema.

I pannelli non potranno essere posizionati ovunque. Restrizioni sono previste ancora per i beni vincolati, quelli che ricadono nel codice dei beni culturali e che, quindi, sono sottoposti alle autorizzazioni paesaggistiche. Fanno eccezione, spiega infatti la relazione che accompagna il provvedimento, gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136, comma 1, lettera b e lettera c del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ossia ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici. Un passaggio importante, perché estende la limitazione per il pannello libero ai centri storici sottoposti a vincolo.

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