Ormai se ne riparlerà a luglio, perché come gran parte delle novità previste dalla manovra anche la lotteria degli scontrini è stata rinviata all’estate. Quando entrerà in vigore, comunque, il meccanismo sarà un po’ più complicato di quanto era emerso all’inizio. Al commerciante non andrà infatti consegnato semplicemente il codice fiscale. Per evitare problemi di privacy e passare il vaglio del Garante, che doveva dare il via libera alle soluzioni tecniche per consentire lo svolgimento della “riffa di Stato” in chiave antievasione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che sarà necessario un “codice lotteria”.

A rilasciarlo sarà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, probabilmente attraverso un portale ad hoc dove si potranno anche consultare i codici vincenti, portale che comunque deve ancora vedere la luce. Un iter che per alcune categorie di clienti ingolositi dai tre premi mensili e dal superpremio annuale risulterà non proprio agevole. In Portogallo, dove la “fatura da sorte” esiste dal 2014, nello scontrino viene inserito direttamente il número de identificação fiscal che è l’equivalente del nostro codice fiscale. E le estrazioni vengono trasmette in tv ogni giovedì, prima di pubblicare i numeri fortunati sul sito delle Finanze. L’amministrazione fiscale inoltre invia ai vincitori una raccomandata con ricevuta di ritorno o una comunicazione alla casella di posta elettronica.

I nuovi registratori di cassa telematici di cui gli esercenti devono dotarsi sulla carta entro gennaio – ma di fatto anche quell’obbligo slitta al secondo semestre nel 2020, visto che prima non si applicherà alcuna multa – sono abilitati per consentire l’acquisizione del nuovo codice, che nel parere del Garante viene definito “pseudonimo del proprio codice fiscale”. L’authority per le garanzie sui dati personali, nel suo parere sul provvedimento del direttore delle Entrate, scrive che questo costituisce “un’efficace misura di garanzia, fermo restando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, debbono essere considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili“. Vengono comunque “rinviati a un successivo esame” i “necessari approfondimenti sulla disciplina dei registratori telematici (…), con particolare riferimento al trattamento dei dati conservati nella c.d. memoria permanente dei registratori telematici presso gli esercenti”.

Articolo Precedente

Evasione fiscale, Ielo: “La responsabilità delle aziende per reati tributari è salto di qualità. Prescrizione aiuta molto i colletti bianchi”

next
Articolo Successivo

Garante privacy, non passa l’emendamento per far nominare il presidente al governo e prorogare ancora il mandato di Soro

next