Le cartelle esattoriali per bolli auto non pagati tra 2000 e 2010, fino a un importo massimo di 1.000 euro, saranno stralciate proprio come gli altri debiti con l’erario inferiori a quella cifra. A confermarlo è stata la Commissione tributaria regionale Marche con la sentenza n. 692 del 16 settembre, facendo chiarezza sull’applicabilità anche alla tassa automobilistica del decreto fiscale varato l’anno scorso dal governo gialloverde. Il bollo non era esplicitamente citato nel decreto e molti proprietari di auto avevano fatto ricorso per vedersi cancellare le cartelle, visto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione continuava a sollecitare il pagamento degli arretrati.

L’articolo 4 del Dl 119/2018 prevede che i debiti di importo residuo fino a 1000 euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati dall’Erario. Nei giorni scorsi era arrivata comunicazione dal ministero, che aveva precisato come la tassa automobilistica rientrasse nella pace fiscale.

Il caso marchigiano, spiega Il Sole 24 Ore, nasceva dalla notifica di una cartella di pagamento dell’importo di 930,60 euro, relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2001. La Regione aveva impugnato la sentenza sostenendo che nel caso oggetto del giudizio non potesse essere applicata la normativa sullo stralcio automatico, perché la natura del tributo era “estranea alla norma agevolativa” trattandosi di una tassa regionale. I giudici hanno invece evidenziato che l’accesso all’agevolazione – cioè la cancellazione del bollo non pagato – non è determinato dalla natura del debito: il decreto sulla pace fiscale è quindi applicabile anche alla materia del contendere, cioè la tassa automobilistica.

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