Un richiedente asilo che si sposti sul territorio europeo non può essere respinto verso il Paese nel quale ha fatto domanda di protezione internazionale se non con il consenso implicito o esplicito di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte europea di giustizia, con una sentenza nella quale prende in esame il caso dell’iracheno Adil Hassan.

Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, Hassan si era spostato in Francia. Lì era stato fermato dalle autorità, che avevano fatto richiesta alla Germania di riprenderlo in carico, disponendo però anche il suo trasferimento verso il territorio tedesco senza attendere una risposta da Berlino. Per Parigi, in base al regolamento di Dublino III, era la Germania lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale dell’uomo, poiché era lì che aveva presentato la domanda. Lui ha fatto ricorso, sostenendo che la decisione viola il regolamento perché è stata adottata prima che Berlino rispondesse alla richiesta di ripresa in carico delle autorità francesi.

Il Tribunale amministrativo francese di Lille ha dunque chiesto lumi alla Corte di giustizia. Con la sentenza di oggi, la Corte ha stabilito che “dalla genesi e dall’obiettivo del regolamento Dublino III emerge con chiarezza che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all’interessato solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato di riprendere in carico tale persona”.

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