I rimborsi spese ai consiglieri regionali non possono essere privi di controllo di legittimità e devono avere motivazioni attinenti alla funzione istituzionale rivestita. Soprattutto quando la somma delle cosiddette “spese minute” arriva a qualche decina di migliaia di euro. Oppure quando i giustificativi di spesa riguardano viaggi al mare o in montagna, trasferte all’estero, consulenze fumose, acquisto di profumi, cene di Capodanno, romantici weekend a Venezia. Altrimenti si può incorrere nel reato di peculato. A scriverlo a chiare lettere è la sesta sezione della Cassazione, presieduta da Domenico Carcano (il relatore è Stefano Mogini) che ha annullato cinque proscioglimenti decisi un anno fa dal gup di Trieste Giorgio Nicoli.

Una mazzata per Daniele Gerolin del Pd, Federico Razzini ed Enore Picco della Lega Nord, Mara Piccin e Roberto Asquini del Gruppo misto. Adesso gli atti del processo sono ritornati all’ufficio del gip di Trieste perché solo il processo potrà valutare la fondatezza delle tesi difensive, a cui si sono opposte quelle dei pubblici ministeri. Gli ermellini censurano la sentenza del gup, che sembrava aver aperto in Italia una prospettiva più tollerante nell’allegra gestione dei soldi pubblici: “La prognosi negativa circa l’utilità della fase dibattimentale formulata dal gup è affetta da vizi di violazione di legge penale e illogicità di valutazione degli elementi di prova”. Spiegano che per i politici, in materia di rimborsi, “sussiste il generale obbligo di giustificazione della spesa”, infatti “non è compatibile con la Costituzione un modello di spesa pubblica sottratto a ogni tipo di controllo esterno a chi dispone la spesa”. Questo vale “anche per le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva, che sono soggette all’obbligo costituzionale di giustificazione causale”.

I politici o gli amministratori pubblici abituati ai rimborsi facili sono avvertiti. “La giustificazione causale della singola spesa è vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa. In assenza di tale coeva giustificazione la spesa per sé determina inversione del possesso ed appropriazione, perché realizza un’utilizzazione intrinsecamente illecita”. Si integra il reato di peculato anche se un capogruppo si appropria dei contributi destinati al gruppo consiliare.

Secondo la Cassazione, le norme friulane del 1973 e del 1980 erano chiare (“È fumoso l’argomento della loro pretesa ambiguità”) e indicavano “dettagliatamente le spese oggetto dei contributi e quelle per le quali era vietato il loro utilizzo, stabilivano le modalità di tenuta della relativa documentazione e regolamentavano l’obbligo di rendicontazione”. È inoltre “destituito di fondamento l’assunto del gup di assenza dell’obbligo di rendiconto analitico delle spese portate a rimborso, per essere tale obbligo inconciliabile con la sfera di autonomia dell’attività politica”. Anche e soprattutto la politica deve rispettare i controlli. Non regge neppure, “perché errata la conclusione della irrilevanza penale dei rimborsi aventi ad oggetto le cosiddette ‘spese minute’, prive di rendicontazione”. Anche esse dovevano essere oggetto di valutazione e controllo. Le giustificazioni sulle “finalità istituzionali o politiche sottostanti ai rimborsi ottenuti” vanno verificate nel dibattimento. Anche perché i conti complessivi arrivano fino a 48 mila euro.

Ad esempio, Razzini aveva presentato note per spese in albergo a Milano con convivente e amica, per un soggiorno a Venezia, per due cene di Capodanno da 380 euro, per acquisti di profumeria da donna, per soggiorni al mare e in montagna. Per Picco le “spese minute” sfioravano i 20 mila euro. Mara Piccin aveva soggiornato in alberghi, anche al mare. E Roberto Asquini ha presentato conti per la partecipazione a saloni dell’auto in Europa e negli Usa. Troppo facile l’archiviazione per le spese facili. Adesso sarà un processo a fare chiarezza.

Ma il verdetto della Suprema corte potrebbe incidere anche su altri processi. Solo ieri la notizia dell’archiviazione di 45 consiglieri della Sicilia perché in alcuni casi non era stato dimostrato il dolo.  Senza contare che per i giudici di Torino, che per esempio hanno assolto l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota, farsi rimbordare con fondi pubblici il regalo di nozze destinato ai suoi stessi assessori non è reato.

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