Capita che un centro oli, un impianto di estrazione del petrolio, inizi a “perdere liquidi” ad agosto dell’anno scorso. Liquidi che, fatalmente, si disperdono nell’ambiente circostante, più precisamente nel sottosuolo. Succede che la perdita prosegua fino a novembre, sino a raggiungere l’interessante cifra di 400 tonnellate di petrolio sversato. Accade che l’ente che gestisce l’impianto in questione riveli la lieta novella solo qualche giorno fa, incidentalmente, a un tavolo tecnico convocato dal governo, stando a quanto riportano i principali media.

Capita, però, che una norma del cosiddetto Codice dell’ambiente, la legge principale vigente in materia ambientale in questo Paese, statuisca che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2” (art. 242, D. Lvo 152\2006). L’obbligo di immediata comunicazione è coperto da tutela penale: il trasgressore commette un reato ed “è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro” (art. 257).

Il senso della norma è chiaro: è pregnante interesse pubblico che tutti gli enti pubblici preposti siano messi in condizione di seguire, da subito, la vicenda; a partire dalle “misure necessarie di prevenzione” che lo stesso articolo 242 pone a carico dell’inquinatore.

Sarebbe, quindi, assai curioso se davvero questa vicenda fosse stata comunicata, per la prima volta, solo qualche giorno fa. Significherebbe che per i gestori del centro oli in questione il concetto di “immediata comunicazione” vada interpretato in maniera parecchio estensiva: fino a 9 mesi di distanza dall’ “evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”.

Alla diffusione della notizia dello sversamento non si sono registrate particolari reazioni pubbliche, anche solo in termini di domande o dubbi, sulla compatibilità di quella presunta condotta del gestore dell’impianto, che si chiama Eni, con quelle norme del Codice dell’ambiente. Tutto quello che emerge è l’intenzione di alcuni enti pubblici di un’ispezione futura, dopo che Eni stessa ha ammesso gli sversamenti.

Non manca, infine, qualche gustosa nota di colore ad allietare questa storia. Succede, infatti, che il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, intervistato sulla questione, dichiari, restando serio, che il “suo Ministero non ha competenze sul Cova (Centro oli Val D’Agri, ndr) perché il titolo V della Costituzione non gliele assegna”.

Pur apprezzando assai l’ossequio non formale del ministro alla Carta, quale apparato normativo in cima alla gerarchia delle fonti, chi scrive non è stato in grado di rinvenire nel titolo V elementi a supporto dell’autorevole affermazione del ministro. Ma si tratta, con ogni probabilità, solo di scarsa dimestichezza dello scrivente con la Costituzione e con la normativa ambientale in genere.

In compenso, abbiamo trovato un’altra norma, di segno opposto, ancora nel Codice ambiente, richiamata dal succitato articolo 242: prevede che, in casi del genere, il medesimo ministro dell’Ambiente, “in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie” (art. 304, c. 3).

Il ministro Galletti si stupirà assai, ma pare che qualche competenza in questa storia ce l’abbia pure lui. Senza arrecare alcun vulnus al titolo V della Carta.

Naturalmente, il presupposto è che il ministro sia stato informato dal Prefetto, nelle ventiquattro ore successive al momento in cui quest’ultimo, a sua volta, abbia ricevuto – insieme a Comune, Provincia e Regione – l’ormai nota “immediata comunicazione” (art. 304, c. 2). O forse il ministro voleva dire questo: non essendogli pervenuta alcuna informativa dal Prefetto, perché i responsabili dell’impianto non hanno effettuato alcuna immediata comunicazione, non ha potuto attivare alcuno dei poteri\doveri di cui è investito.

Ora, però, che quella comunicazione, pur non proprio immediata e rituale, gli è arrivata, qualcosa potrebbe fare. Nel più perfetto rispetto del titolo V della Costituzione, s’intende; quello per il quale, incidentalmente, “lo Stato ha legislazione esclusiva” in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

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