Palazzo Chigi è al lavoro per le modifiche che il Consiglio di Stato suggerisce di apportare al regolamento sull’Ape social, l’anticipo pensionistico gratuito riservato ad alcune categorie svantaggiate. Si va dalla tempistica per la presentazione delle domande alla platea di beneficiari. Il regolamento entrerà in vigore solo nei prossimi giorni, in ritardo rispetto alle previsioni, ma secondo i giudici amministrativi è opportuno, intanto, che il governo riconosca una decorrenza retroattiva, consentendo ai lavoratori in possesso dei requisiti di poter beneficiare del trattamento già a partire dall’1 maggio 2017, la data prevista dalla legge di Bilancio 2017. La Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato spinge per un vaglio rapido, sottolineando che “lo schema di regolamento è stato trasmesso oltre due mesi dopo il termine previsto”. Ecco dunque alcuni dei suggerimenti che arrivano da Palazzo Spada, nel parere sul decreto del presidente del consiglio dei ministri che riguarda l’Ape social e che ora andrà corretto tenendo conto delle valutazioni dei giudici amministrativi prima di passare al vaglio della Corte dei Conti ed essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

LE CORREZIONE RICHIESTE SUI TEMPI – Due le esigenze evidenziate dal Consiglio di Stato. La prima è quella di inserire “una norma che chiarisca che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste, l’indennità spetti, comunque, dalla data di maturazione dei relativi requisiti”. Questo con l’obiettivo di  “evitare che l’ormai inevitabile ritardo nell’emanazione del regolamento di attuazione possa tradursi in un differimento del diritto all’erogazione della prestazione previdenziale rispetto al termine del 1 maggio 2017 previsto dalla legge”. La seconda esigenza è quella di “assicurare la piena operatività della riforma contestualmente all’entrata in vigore del regolamento” senza la necessità di ulteriori atti attuativi. I giudici si riferiscono, in particolare, a due atti che rischierebbero di far slittare l’operatività della riforma: il modulo predisposto dall’Inps per la dichiarazione da parte del datore che attesti i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze e un protocollo predisposto da ministero del lavoro, Inps, Inail, Anpal e Ispettorato nazionale del lavoro.

Seguendo le indicazioni dei giudici amministrativi, quindi, con l’entrata in vigore del regolamento, anche senza la predisposizione di questi due documenti, gli interessati potranno presentare subito le domande per ottenere il riconoscimento dei requisiti e accedere all’indennità. “Un termine di vacatio – secondo i giudici – potrebbe essere utile a prevenire il duplice effetto negativo”. Attutirebbe, infatti, da un lato l’affluenza immediata di un numero consistente di domande e, dall’altro, l’effetto sorpresa. “Considerata l’importanza della data di presentazione della domanda come criterio di priorità – spiegano, infatti, i giudici amministrativi – tutti i lavoratori che non avranno immediata conoscenza della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del regolamento potrebbero esserne danneggiati”.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – “Merita una riflessione – scrive il Consiglio di Stato – anche il termine del 30 giugno 2017” previsto per la presentazione della domanda da parte dei soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro la fine dell’anno 2017 nelle condizioni per l’accesso all’Ape social. “Poteva risultare ragionevole nell’ipotesi in cui il regolamento in esame fosse stato emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge”, spiegano, sottolineando che “il significativo ritardo (di oltre due mesi) con il quale il regolamento verrà emanato” rende quella data “un termine irragionevolmente breve, perché costringe gli interessati a presentare la domanda in meno di sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo”. L’alternativa? Il Consiglio di Stato suggerisce “di valutare l’opportunità di prevedere un termine più ampio, che potrebbe essere fissato (almeno) al 31 luglio 2017”.

LA PLATEA DEI BENEFICIARI – Potrà fare domanda per l’Ape social chi nel corso del 2017 ha raggiunto almeno 63 anni di età e maturato almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 per i lavoratori che svolgono attività usuranti, difficoltose o rischiose). Come ricordato dai giudici, poi, lo schema di regolamento amplia la categoria dei soggetti beneficiari “includendovi anche coloro che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione”. Una tutela concordata ai tavoli sindacali. A riguardo, però, la Commissione ha sottolineato la necessità di introdurre “una norma ad hoc” che chiarisca tale inclusione, fornendo una copertura legislativa senza la quale “la disciplina dettata dallo schema di regolamento risulta illegittima”. Il problema si pone soprattutto per gli operai agricoli, che comunque hanno diritto alla prestazione per la disoccupazione (sebbene differita) e che ad oggi avrebbero diritto all’Ape social “solo dopo tre mesi dalla cessazione del relativo trattamento”.

I LIMITI DI REDDITO – Un’altra modifica riguarderebbe il comma 183 dell’articolo 8 del regolamento, secondo cui “l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8mila euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro l’anno”. Secondo il Consiglio di Stato è preferibile che in caso di superamento del limite reddituale “non si produca alcuna forma di decadenza sanzionatoria, ma si verifichi solo un’incompatibilità parziale dell’Ape erogata, nella misura corrispondente all’eccedenza del reddito annuo percepito rispetto alla soglia reddituale prevista dalla legge”. Un esempio? Chi percepisce 8.100 all’anno a titolo di lavoro dipendente dovrà restituire non l’intera Ape percepita (così come l’articolo sembra prevedere oggi), ma solo l’importo eccedente la soglia degli 8mila euro.

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