Se avete un figlio minorenne che ama sentire la musica ad alto volume quando sta a casa, fate attenzione perché pochi giorni fa la Cassazione (Sez. 3, sentenza n. 53102 del 15 dicembre 2016) ha sentenziato che, in tal caso, i genitori possano essere condannati per il reato di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone. Il fatto è avvenuto a Roma e inizia con la denunzia da parte di due condomini per insopportabili e continuate “emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo” generate dallo stereo dal figlio degli abitanti di un appartamento limitrofo.

Diciamo subito che, quando si tratta di condominii, la Cassazione ritiene che possa parlarsi di reato soltanto quando i rumori siano tali da arrecare disturbo ad una generalità di persone, e non solo ad alcuni residenti. Ed è proprio questo un argomento utilizzato per il ricorso dai difensori dell’imputato, visto che la denunzia proveniva solo da due condomini. Argomento, tuttavia, respinto dalla Cassazione, in quanto dalle indagini era emerso che “i rumori fossero stati percepiti ben al di là addirittura dell’ambito condominiale” come confermato dalle deposizioni di due vigili urbani “secondo cui la musica ad alto volume si percepiva già ad ottanta metri di distanza dal condominio. Sicché, in tale contesto, appare del tutto corretta l’affermazione… secondo cui il fatto che solo due persone avessero ritenuto di denunciare il fatto non poteva evidentemente incidere sulla sussistenza del reato”.

Ma il nocciolo della difesa si incentrava sull’argomentazione che per fatti del genere non si può far carico ai genitori del comportamento del figlio minorenne, il quale, per di più, si era “assunto la propria responsabilità ed era già stato giudicato dal Tribunale dei minorenni”. Pertanto – dice la difesa – non si possono condannare i genitori che sono solo proprietari dell’appartamento né si può ritenere che siano responsabili di tutti i reati commessi dai figli.

Neppure questa argomentazione convinceva la Cassazione, secondo cui, in primo luogo non aveva senso il richiamo all’imputato quale proprietario dell’immobile da cui si diffondevano i rumori, “posto che il danno non è stato, nella specie… prodotto dall’immobile in sé… ma dagli apparecchi di riproduzione musicale attivati dal figlio”.

Aggiungendo, a questo punto, l’affermazione più rilevante e cioè che, secondo il codice civile, i genitori sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei figli minori e pertanto essi hanno “un obbligo di sorveglianza…. che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità…. di provare di non avere potuto impedire il fatto”.

Insomma, secondo la Cassazione il genitore risponde del fatto illecito commesso dal figlio minorenne in quanto aveva il dovere di sorvegliarlo per impedire la commissione di reati, e, quindi, se il figlio commette un reato ne risponde anche il genitore, a meno che non porti la prova di aver fatto il possibile, senza, tuttavia, riuscire ad impedire il comportamento illecito del figlio.

Tanto più – aggiunge la Cassazione – che la legge pone a carico dei genitori, fra i doveri inderogabili, “la necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”.

Trattasi di una sentenza che sicuramente farà discutere ma, comunque, va letta nel contesto del fatto oggetto del processo , dove appare del tutto evidente che il disturbo provocato alla quiete pubblico dal comportamento del figlio era certamente rilevante e altrettanto certamente ben noto ai genitori, che ciò nonostante, come risulta dalla sentenza, non erano intervenuti in alcun modo; tanto è vero che i rumori insopportabili provocati dallo stereo erano continuati pur dopo la denunzia dei condomini.

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