Bruciare il semaforo rosso? Può capitare anche a chi non è un pirata della strada con bandana e uncino. Secondo il Codice della Strada, quando scatta il giallo – che dura circa 4 secondi nelle zone urbane e 5 fuori dal centro abitato – il guidatore deve decidere velocemente cosa fare: arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza – cioè senza tirare inchiodate nell’immediata prossimità delle strisce pedonali, specie se sussiste il rischio di essere tamponato da chi segue – o liberare il più velocemente possibile l’incrocio prima che scatti il verde per gli altri veicoli in attesa.

Spesso succede che qualche guidatore in buona fede attraversi l’intersezione col rosso appena scattato e venga immortalato dalle fotocamere T-Red installate sui semafori. A quel punto scatta la contestazione del malcapitato. Tuttavia, come riporta il portale de laleggepertutti.it, fare ricorso contro la sanzione subìta produce scarsi risultati: “numerose sono le sentenze della Cassazione e dei giudici di merito che respingono quelle che sono le contestazioni più tipiche degli automobilisti”. Anche perché fra gli automobilisti circolano molte dicerie in tema di ricorsi da rosso.

Innanzi tutto i T-Red non sono autovelox: pertanto non è obbligatorio che siano segnalati prima dell’incrocio da apposita cartellonistica. Principio recentemente ribadito da un giudice di pace tarantino: “L’avviso agli utenti della strada trova infatti giustificazione nell’esigenza di non creare intralci alla circolazione e rischi per l’incolumità degli stessi utenti, che potrebbero essere in pericolo nel momento in cui le auto, accorgendosi improvvisamente dell’esistenza di un autovelox, inevitabilmente frenassero” col rischio di pericolosi tamponamenti. Questione che non sussiste in presenza di un semaforo rosso. Inoltre i photored, essendo semplici rilevatori fotografici e non misuratori di velocità, non necessitano di una sistematicamente taratura.

Mentre i trasgressori che si “attaccano” alla mancata contestazione immediata dell’infrazione, devono sapere che, secondo la Cassazione, “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”.

Significa che non è necessario che vi sia una pattuglia della Polizia o dei vigili a presidio della postazione del T-Red affinché multa e verbale siano validi: il loro recapito può avvenire entro i successivi 90 giorni dalla data dell’infrazione. Non è impugnabile nemmeno il “giallo corto”, giacché non esiste un tempo minimo indicato nel CdS. La foto probatoria dell’infrazione non viene comunque scattata se le ruote dell’auto superano la linea di stop presente nell’immediata prossimità di un incrocio: bisogna superare interamente l’incrocio per essere immortalati e multati.

Allora quando ci sono gli estremi per fare ricorso? Fondamentalmente nei casi di emergenza ed in quelli in cui si riscontrano vizi formali nella redazione della multa. Parliamo quindi di auto dirette d’urgenza in ospedale per soccorrere il guidatore stesso o i suoi passeggeri (peraltro, come riporta le leggepertutti.it, “non conta se questo rischio fosse effettivo, ma solo come era percepito dall’automobilista, secondo le proprie conoscenze e timori”).

Altre possibilità di impugnazione sono la notifica della multa dopo 90 giorni dal passaggio col rosso, l’errata indicazione della data e dell’ora dell’infrazione o del luogo dove è avvenuta l’infrazione. Senza contare l’errata indicazione dei dati del conducente. Attenzione però: i termini per fare opposizione sono di 30 giorni per il ricorso al giudice di pace e di 60 per il ricorso al Prefetto.

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