Pratiche commerciali scorrette. Con questa motivazione l’Antitrust ha comminato a Telecom e Wind una multa, rispettivamente di 410mila e 455mila euro, per non essere state in regola in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni. La notizia della sanzione è stata annunciata dalla stessa Autorità in un comunicato. In particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la scorrettezza della condotta delle due società consistente nell’aver modificato il periodo di rinnovo, tra l’altro, delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue. Per quanto riguarda Telecom, la pratica prevedeva anche il pagamento di ulteriori somme nelle ipotesi di passaggio ad altro operatore. Nel caso di Wind, invece, è stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell’aver modificato il periodo di rinnovo anche per le opzioni rispetto alle quali era stato applicato uno sconto sul costo di attivazione, richiedendo, in caso di cessazione anticipata, un corrispettivo per il recupero di tale sconto.

L’Antitrust ha rilevato che l’imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo da parte dei due operatori telefonici ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica. Sulla base del Codice del Consumo “le pratiche sono state quindi ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente. La modifica è stata peraltro realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all’esercizio o meno del suddetto recesso“.

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