Lo sconto del 30% sulle multe stradali pagate con il bonifico resterà valido anche se il pagamento arriverà fino a due giorni dopo la scadenza dei 5 giorni previsti dall’art. 202 del Codice della Strada. A sancirlo è un emendamento presentato dal relatore Giovanni Sanga (Pd) che in extremis è stato inserito nel decreto banche (articolo 17 quinquies – Strumenti bancari di pagamento) che ha ricevuto, con la fiducia, il primo via libera dal Parlamento.

Il motivo per cui è stata necessaria questa modifica? Mettere una pezza a quello che sarebbe potuto diventare l’ennesimo caso delle cartelle pazze, con l’invio da parte di Equitalia e degli altri concessionari della riscossione di oltre 50mila cartelle esattoriali a scapito di ignari contribuenti che hanno avuto l’unica “colpa” di pagare la multa non tramite il bollettino postale o in contanti, ma con uno strumento elettronico.

Per comprendere bene i termini della questione occorre ritornare a quanto deciso il 14 gennaio 2016 dalla circolare 300/A/227/16/127/34 del ministero dell’Interno che ha modificato l’interpretazione della norma sullo sconto che considera la validità della data in cui il pagamento viene accreditato all’ente e non quella del pagamento in sé. È stato, infatti, sancito che per usufruire della sanzione ridotta occorre che il pagamento sia accreditato sul conto della Polizia che ha emesso la multa entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Così, da 75 giorni, tutti gli automobilisti che hanno deciso di pagare pagare la sanzione con lo sconto del 30% tramite l’home banking, ma che hanno tecnicamente predisposto il pagamento online il quarto o il quinto giorno utile, rischiano di vedersi recapitare a casa una cartella firmata Equitalia, visto che le tempistiche tra la data di accettazione e quella di accredito non coincidono. Facciamo un esempio per rendere meglio l’idea: se si è ricevuta una multa venerdì 4 marzo e si è andati in banca a fare il bonifico lunedì 7, anche se l’istituto lo ha eseguito immediatamente, la somma potrebbe essere stata accreditata sul conto della Polizia locale anche giovedì 10, vale a dire fuori tempo massimo per avere diritto alla riduzione.

Inoltre, chi tarda anche solo di un giorno il normale pagamento, previsto entro 60 giorni, subisce il raddoppio dell’importo. Una beffa, insomma, a discapito dell’automobilista che non può rispondere personalmente del meccanismo bancario tra la data della valuta e quella della disponibilità. Di qui la modifica introdotta in base alla quale “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito in favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento”.

Per accelerare ulteriormente questo salva-multe, l’emendamento è stato inserito nel dl banche, nonostante fosse stato già imbarcato dal governo nel ddl Concorrenza che continua però a procedere lentamente in Senato. E di tempo non ce n’è, invece, molto per migliaia di automobilisti che potrebbero vedersi richiedere dai Comuni la multa intera, perché l’accredito è arrivato oltre i 5 giorni previsti.

L’escamotage legislativo riuscirà, quindi, a far dormire ora sonni tranquilli ai contribuenti convinti di aver pagato in tempo? “Dovrebbere essere così, a meno che i Comuni non decidano in maniera deprecabile di non seguire le disposizioni legislative e far aprire una marea di contenziosi”, spiega a ilfattoquotidiano.it Marco Pierani di Altroconsumo. Il timore è chiaro: c’è la questione della retroattività della norma. “Anche se l’emendamento va letto in forma di interpretazione autentica – sottolinea Pierani – e dovrebbe, quindi, essere retroattivo, alcune amministrazioni potrebbero irrigidirsi sulla formalità e decidere comunque di far cassa facendo partire le cartelle esattoriali. Anche perché l’ambito di applicazione è ampio: la validità del pagamento fino a due giorni dopo la scadenza riguarda non solo le somme scontate del 30% ma anche quelle delle multe ordinarie da versare entro 60 giorni”.

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