Nella compravendita dei senatori costata la vita al governo Prodi, le condotte di Silvio Berlusconi sarebbero simili a quelle recentemente contestate a Vincenzo De Luca. Ma mentre il governatore Pd della Campania è indagato a Roma, l’ex premier deve essere assolto a Napoli perché la concussione per induzione è diventata reato solo nel 2012 con la legge Severino, e B. e Valter Lavitola fecero parte dell’Operazione Libertà insieme all’ex senatore Idv Sergio De Gregorio tra il 2006 e il 2008. È la sofisticata tesi scritta in punta di penna e di diritto dagli avvocati di Forza Italia in 120 pagine del ricorso in appello alla condanna del Cavaliere.

È il processo che si è concluso a luglio davanti alla prima sezione del Tribunale di Napoli con la condanna dell’ex premier e di Valter Lavitola a tre anni per la corruzione dell’ex senatore Idv Sergio De Gregorio (che ha patteggiato la pena). Acquistato nel centrodestra a suon di milioni di euro in più tranche per la causa “Operazione Libertà”, ovvero la “guerriglia urbana” parlamentare (parole di De Gregorio) per logorare e infine far cadere il governo Prodi. La prescrizione è scattata il 6 novembre, ma la precondizione dell’estinzione del reato è il ricorso in Corte d’Appello affinché la sentenza di primo grado non diventi esecutiva.

Ai ricorsi dei difensori dell’ex Cavaliere, Niccolo Ghedini e Michele Cerabona, si è aggiunto quello di Forza Italia, responsabile civile nel procedimento. Secondo gli avvocati Franco Coppi e Bruno Larosa “se lo schema fattuale accertato con la sentenza censurata, relativo alle condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda (Berlusconi, quale capo della coalizione di opposizione alla maggioranza di Governo; De Gregorio quale senatore eletto nelle file del centro-sinistra, ma da subito transitato in una posizione politica incompatibile con quella della maggioranza di governo; Lavitola quale mediatore tra le due posizioni, sollecitatore per conto del De Gregorio e datore delle somme di denaro in nero), fosse anche condivisibile – e non lo è – piuttosto che alla previsione astratta del delitto di cui alla veccia fattispecie di cui all’art. 319 c.p. (corruzione, ndr), per il quale non è raggiunta la prova del fatto e della responsabilità, quei fatti andrebbero a sussumersi perfettamente nella nuova fattispecie di cui all’art. 319 quater c.p. per come introdotto dalla L. 190 del 2012 di induzione indebita” (ovvero la legge Severino).

La differenza tra la corruzione e la concussione per induzione è che la prima si consuma tra soggetti di pari forza contrattuale che si accordano liberamente, mentre la seconda presuppone la prevaricazione del pubblico ufficiale verso l’altro soggetto che si trova in una condizione di “soggezione psicologica”. Tale era, secondo gli avvocati Coppi e Larosa, Berlusconi subito dopo la sconfitta elettorale del 2006: frustrato e ossessionato per aver perso per una manciata di voti. Quindi facile preda nel cadere nella rete tirata “da chi eletto con la maggioranza (De Gregorio, ndr), induceva colui (Berlusconi, ndr) che – pur di far cadere Prodi; di far riavere la maggioranza a chi stava all’opposizione; comunque di porre fine alla instabilità di un Governo che si reggeva per il voto dei Senatori a vita –  era disposto a tutto”.

Questo spiegherebbe perché fu proprio De Gregorio a prendere l’iniziativa di chiedere del denaro a Berlusconi per risolvere i propri problemi economici. “Ed è sempre lo stesso De Gregorio, secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, a “mettere in mora” di volta in volta il Berlusconi quando i soldi tardavano”, attraverso le sue tattiche parlamentari: entrando in polemica con quel centrodestra che lo aveva appena accolto, e facendo capire di essere pronto a tornare nel centrosinistra. Polemiche che si quietavano appena il bonifico arrivava.

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