Tempi duri per gli specchietti per le allodole.

La calamita delle foto di personaggi famosi su Internet non funziona più. Non solo non “attacca”, ma finisce con il far attaccare giudizialmente chi pensava di approfittare dell’altrui notorietà e richiamare visitatori, condivisioni, “mi piace” ed ogni altra espressione di gradimento virtuale.

La prima sezione del Tribunale di Roma ha confermato che la pubblicazione online, poco importa se su un sito web o sulle pagine di un social network, costituisce “illecito sfruttamento dell’immagine” e come tale dà diritto alla parte offesa di ottenere un risarcimento del danno.

La sentenza 16008 del 2014, depositata il 22 Luglio scorso, è andata a colpire un’azienda che aveva ritenuto di inserire in un proprio banner la fotografia di Flavia Vento. Il giudice Monica Velletti ha motivato la decisione sottolineando che “la tutela del diritto all’immagine impone che per la sua utilizzazione sia necessario il consenso del titolare”.

Mentre uno “scatto” a corredo di una notizia è tutelato dal diritto di cronaca e rientra in una fattispecie radicalmente diversa, l’inserimento di una foto in un contesto commerciale o promozionale va a ledere il diritto dell’interessato allo sfruttamento economico della propria immagine. Il provvedimento giudiziario ribadisce, infatti, che la pubblicazione “del ritratto della persona che possa definirsi notoria è lecita soltanto se e in quanto risponda ad esigenze di pubblica informazione (sia pure in senso lato) non anche ove rivolta a fini pubblicitari”, così come già sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 1503 del 6 Febbraio 1993.

Il giudizio arriva ad un anno di distanza dall’esito di un altro procedimento in materia, anche questo svoltosi dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale Civile della Capitale. L’altra causa, sempre patrocinata dall’avvocato Antonino Polimeni, aveva per oggetto l’indebito uso di nominativi e immagini di attrici molto conosciute per richiamare l’attenzione di accalorati fan pronti ad accedere a servizi telematici a pagamento pur di vedere (testualmente) “le foto della bellissima celebrità nuda senza veli come mamma l’ha fatta”.

La sentenza n° 13059 del 14 Giugno 2013, giudice unico la dottoressa Eugenia Serrao, ha condannato il gestore del sito malandrino a liquidare un significativo danno patrimoniale “tenuto conto della gravità del fatto nel contesto professionale evidenziato, dell’elemento soggettivo doloso, della diffusività del mezzo e della qualità delle parti lese, oltre che degli altri elementi di valutazione”.

Una delle frasi piccanti presenti sul web condannato si è ritorta contro chi pensava di avvalersene per guadagnare pubblico e soldi. Quel “ascoltale mentre godono” è stato immaginariamente completato con un “adesso che hanno incassato il risarcimento…”

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti

RIVOLUZIONE YOUTUBER

di Andrea Amato e Matteo Maffucci 14€ Acquista
Articolo Precedente

Califfato e infibulazioni. Guerre di religione, vittima la verità

next
Articolo Successivo

Riforme: il renzismo paritario

next