Sembrava un passaggio liscio e l’approvazione era attesa per oggi. Invece ha sbattuto subito contro un rinvio la proposta di legge, targata Pd, che abolisce l’obbligo del cognome paterno per i figli lasciando libertà di scelta ai genitori, approvata in Commissione Giustizia. Alla prima prova dell’aula, dopo la condanna europea subita dall’Italia il 7 gennaio, le opposizioni di centrodestra, da Fdi a Ncd, si sono messe per traverso. E alla fine è arrivata la telefonata del capogruppo democrat in Commissione giustizia Walter Verini: “Sì al rinvio del voto”, per evitare tensioni con la maggioranza.

“Ieri Matteo Renzi ci ha detto che non dobbiamo tradire gli italiani”, si sfoga con ilfattoquotidiano.it la deputata Pd Michela Marzano, relatrice del provvedimento, “invece mi sento io tradita dal partito”. Certa dell’approvazione fino a stamattina, Marzano resta scettica sul fatto che la discussione possa essere rimessa in calendario prima della pausa estiva, come stabilito dal Comitato dei nove. “Si proclamano grandi valori”, continua Marzano, “ma al momento del voto ci si tira indietro e si tradisce il messaggio di cambiamento. E anche di uguaglianza, dato il richiamo della Corte europea sulla questione del cognome”.  

Il testo prevede che i genitori potranno decidere di dare al figlio il cognome della mamma, o del papà, o di entrambi. In mattinata Fratelli d’Italia aveva chiesto il rinvio del testo in commissione, ma l’Aula ha bocciato la richiesta. La maggioranza ha, in seguito, sospeso l’esame della proposta per riunirsi in comitato dei nove e cercare di risolvere i problemi sollevati dalle opposizioni. I lavori sono quindi stati rimandati ad altra seduta: il comitato dei nove ha chiesto una ricalendarizzazione in Aula prima della pausa estiva. 

Lo stop all’obbligo del cognome paterno “è un altro passo in avanti verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale. Il figlio – spiegava la presidente della commissione Giustizia Donatella Ferranti (Pd) il 10 luglio, giorno dell’ok in commissione – ora potrà avere o il cognome paterno o quello materno o entrambi, secondo quando decidono insieme i due genitori. Ma se l’accordo non c’è, il figlio avrà il cognome di tutti e due i genitori in ordine alfabetico“. Peraltro, aggiunge, “l’obbligo del cognome paterno, simbolo di un retaggio patriarcale fuori del tempo e assurdamente discriminatorio, è stato severamente censurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e dunque il testo che ora andrà in aula è un atto dovuto, che ci pone finalmente in linea con gli altri paesi europei”. 

Tutto nasce da una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dello scorso 7 gennaio, recepita dal governo di Enrico Letta, uno degli ultimi atti di quell’esecutivo. La Corte condannava l’Italia per aver violato i diritti di una coppia di coniugi avendogli negato la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre. Nella sentenza i giudici facevano presente al nostro Paese il dovere di “adottare riforme legislative o di altra natura” per rimediare alla violazione riscontrata. Nella sentenza i giudici sottolineavano anche che la possibilità introdotta nel 2000 di aggiungere al nome paterno quello materno non è sufficiente a garantire l’eguaglianza tra i coniugi. A fare ricorso alla Corte di Strasburgo erano stati i coniugi milanesi Alessandra Cusan eLuigi Fazzo, ai quali lo Stato italiano ha impedito di registrare all’anagrafe la figlia Maddalena, nata il 26 aprile 1999, con il cognome materno (Cusan) anziché quello paterno (Fazzo).

Ecco, in pillole, cosa prevede il testo:

Stop al patriarcato
Piena libertà nell’attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.

Figli adottivi
Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.

Trasmissibilità del cognome
Chi ha il doppio cognome può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

Cognome del maggiorenne
Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

Entrata in vigore differita
Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Per provvedervi il ministero dell’Interno ha un anno di tempo.

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