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Il turismo dei riciclatori

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Una “norma (che) favorirà consumi e crescita”, “una misura che va incontro alle esigenze degli operatori del turismo”. Salutato con entusiasmo dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia, il nuovo limite al contante per stranieri (in realtà, solo per extra-Ue) con residenza al di fuori dello “spazio economico europeo”, che deroga la normativa attuale del limite a 1.000 euro, nasconde a nostro avviso alcune vistose lacune, nonché insidie.

La deroga (contenuta nell’articolo 3, commi 1 e 2, del Dl 16/2012) interessa – come ci informa la stessa Agenzia delle Entrate in un comunicato dello scorso 13 marzo – le cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi della Unione europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato. Tre i profili critici a nostro avviso: uno di rango costituzionale; uno comunitario; l’ultimo di natura penale.

Ma andiamo per ordine. Sul piano costituzionale, vi è un’evidente disparità di trattamento tra cittadini italiani (ma anche comunitari) e i cd. extra-Ue, per via proprio di questa deroga che nella intenzioni del legislatore faciliterebbe i consumi ed agevolerebbe il mercato. Quel che vediamo in realtà è una discrepanza tra quanto disposto dall’art. 3 della Carta Costituzionale – ebbene si, ancora in vigore! – in forza del principio di uguaglianza.

Secondo la prestigiosa enciclopedia Treccani, per “eguaglianza si intende la “condizione per cui ogni individuo o collettività deve essere considerato alla stregua di tutti gli altri, e cioè pari, soprattutto nei diritti civili, politici, sociali ed economici”. Già, anche economici.

Sul piano comunitario, le cose non cambiano di molto. Basti citare l’art. 56, paragrafo 1, del Trattato Ce, secondo cui “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e Paesi terzi” ed il successivo paragrafo 2 il quale prevede inoltre, che “sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi”. In via generale tale disposizione rispecchia il principio comunitario del “buon funzionamento del mercato comune”.

Infine, un profilo criminologico: in ogni occasione in cui si parli di contrasto all’evasione fiscale immancabilmente si parla anche di limitazione all’utilizzo del contante e di monitoraggio ai fini fiscali dei conti dei cittadini. Il contante ed il suo utilizzo vengono, in parte a ragione, visti come strumenti principali attraverso i quali si pongono in essere sia i reati tributari che quelli finanziari (su tutti, il riciclaggio e l’usura). Ma ciò non toglie che il contante non sia lo strumento per eccellenza dell’evasione e soprattutto del riciclaggio che, come sappiamo, si fonda su altri presupposti cartacei (leggasi false fatture, frodi carosello, società di comodo).

Infine, non è stata presa con il giusto piglio la circostanza per cui taluni (leggasi organizzazioni criminali) possono trarre vantaggio da tale disposizione attraverso il sistema dei prestanome. Troppo facile immaginare soggetti extra-Ue manipolati ad arte da chi necessita di ripulire denaro sporco. Il made in Italy lo rimettiamo al centro dell’attenzione del mercato con misure di più ampia portata, non certamente favorendo l’economia del contante.

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