L’Antitrust ha inflitto una sanzione amministrativa di 1 milione di euro a Trenitalia per “pratica commerciale scorretta” sulle procedure applicate in caso di mancanza di biglietto da parte del viaggiatore. L’azienda, che si è vista rigettare le proprie proposte di impegni, ricorrerà al Tar. Inoltre, in un altro procedimento sempre da parte dell’Autorità, Trenitalia si è impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi a favore dei passeggeri entro marzo 2015.

In dettaglio la vigilanza della concorrenza ha esaminato le modalità con cui l’azienda controlla i biglietti e ha concluso che “mirano non solo a reprimere gli abusi, ma sono strumentali alla rigidità del sistema tariffario”, in contrasto con il Codice del Consumo. Le sanzioni sono troppo onerose perché impongono al viaggiatore, oltre al pagamento del normale prezzo del biglietto, anche una sovrattassa che va da 50 a 200 euro e un’ulteriore somma a titolo di oblazione. Ciò avviene anche quando i passeggeri sono impossibilitati, per cause di forza maggiore o addirittura riconducibili ai disservizi di Trenitalia, a regolarizzare la propria posizione.

Le novità frutto dell’altro procedimento all’azienda di trasporti riguardano le scadenze per le richieste di rimborso, sulle quali Trenitalia ha preso degli impegni formali. Il passeggero ha diritto all’indennizzo in caso di un ritardo del treno superiore ai trenta minuti (mentre fino ad ora il limite minimo era di un’ora) oltre a un bonus del 25% del prezzo del biglietto per tratte di media e lunga percorrenza, da usare per i viaggi successivi, non oltre confine. Nelle stazioni più grandi (Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna) il ritardo gode un piccolo margine di tre minuti in più. L’indennizzo comprenderà anche i biglietti dove sono previste due o più tratte. In proposito, dal 1 marzo prossimo ci sarà il Biglietto globale misto, con cui il passeggero è tutelato per tutte le tratte qualora uno dei treni dovesse portare ritardo. Il ritardo passibile di indennizzo dovrà essere annunciato ai viaggiatori con un avviso sonoro. Infine, le richieste di rimborso per i ritardi possono essere presentate entro tre giorni dall’arrivo a destinazione e non più entro 20.

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