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“Poco personale e ambiente stressogeno per gli infermieri”: la condanna all’ospedale Niguarda afferma un principio

Un reparto di trentasei posti letto, presidiato da cinque infermieri al mattino e quattro negli altri turni. Una sentenza stabilisce un punto d'arrivo in materia di tutela della salute
“Poco personale e ambiente stressogeno per gli infermieri”: la condanna all’ospedale Niguarda afferma un principio
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di Domenico Tambasco

Con la sentenza n. 4493 del 30 settembre 2026 il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un gruppo di infermieri della Cardiologia di uno dei maggiori ospedali pubblici italiani, dichiarando che hanno lavorato, dal 2021 a oggi, in un ambiente nocivo e stressogeno, e condannando l’azienda sanitaria sia al risarcimento del danno sia ad adottare le misure organizzative necessarie ad adeguare l’organico e a garantire i riposi. La motivazione si chiude con una formula icastica:

“Il costo delle carenze organizzative è stato così trasferito sui lavoratori”.

Ma andiamo ai fatti accertati in giudizio: un reparto di trentasei posti letto, dodici ad alta intensità assistenziale, presidiato da cinque infermieri al mattino e quattro nei turni pomeridiani e notturni. Una turnazione contrattuale “quasi mai” rispettata: riposi soppressi, lavoro fino a cinque notti consecutive, modifiche dei turni comunicate il giorno prima per telefono o WhatsApp, in assenza del preavviso minimo previsto dal CCNL. Carenze di organico riempite con infermieri di altri reparti privi di formazione specifica. Demansionamento sistematico degli infermieri, con l’adibizione all’igiene dei pazienti e al rifacimento dei letti. Il tutto documentato da timbrature, e-mail, chat, registrazioni e noto alla direzione, che non ha adottato alcuna misura ma, al contrario, è rimasta inerte sino ad oggi.

Tre sono i profili di interesse, che rendono la pronuncia del Tribunale milanese un punto di arrivo nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il primo è il titolo della responsabilità. Non vi è nessun mobber: la sentenza applica l’art. 2087 c.c. nella lettura sistemico-organizzativa consolidata da tempo nella giurisprudenza dalla Cassazione (tra le molte, Cass. n. 31367/2025; Cass. 3692/2023), per cui il datore risponde per colpa quando tollera, o omette di rimuovere, una condizione di lavoro lesiva della salute, a prescindere da qualsiasi intento persecutorio. Con una precisazione ulteriore: l’obbligo di sicurezza non si esaurisce nel “predisporre strumenti idonei”, ma impone di “verificarne l’effettiva attuazione”. L’obbligo del datore di lavoro, dunque, si estende non solo alla fase della prevenzione, ma anche a quella della sorveglianza.

Il secondo è il demansionamento parziale. Il Tribunale muove dai presupposti elaborati nell’ambito dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e di recente estesi al lavoro privato (Cass. n. 7711/2026): l’adibizione, anche solo parziale, a mansioni inferiori è lecita se non estranea alla professionalità, e se giustificata da un’esigenza obiettiva e occasionale. Ma aggiunge che la prevalenza delle mansioni proprie non basta: il ricorso “sistematico e non marginale” agli inferiori compiti degli OSS viola “in sé, sul piano qualitativo” il diritto alla professionalità, perché “la professionalità dell’infermiere non può diventare lo strumento ordinario per compensare la carenza di personale di supporto”. La carenza strutturale di organico, dunque, non può mai giustificare il demansionamento.

Il terzo, il più innovativo, è l’accertamento del danno. Il giudice qualifica il pregiudizio come danno da usura psico-fisica, autonomo rispetto al danno biologico e dunque risarcibile senza prova di una patologia clinicamente accertata, ammettendone la prova per presunzioni tratte dalla gravità e dalla reiterazione delle disfunzioni accertate. Quanto alla liquidazione equitativa, adotta un criterio nuovo: un importo mensile standard, identico per tutti i ricorrenti, di 500 euro netti per il primo anno e di 800 per i successivi, in ragione dell’“evoluzione peggiorativa” dello stress “con il passare del tempo”. È la prima volta, a quanto consta, che in sede di quantificazione del danno da stress cronico viene applicato un meccanismo risarcitorio progressivo.

Resta, da ultimo, un’importante considerazione di sistema. In un reparto in cui “non è possibile abbassare il livello di attenzione”, perché dalla prestazione dipende la salute di un’altra persona, le carenze organizzative “incidono anche sulle modalità di erogazione e sulla qualità del servizio”. La salute di chi cura e la salute di chi è curato costituiscono, in questa prospettiva, due facce dello stesso bene giuridico costituzionale (art. 32, comma 1, Cost.).

Il messaggio del Tribunale di Milano è, dunque, di cristallina chiarezza: il diritto al riposo “non può essere trattato come una variabile liberamente sacrificabile” e il peso delle carenze organizzative non può essere scaricato, mese dopo mese, sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici. In definitiva, il metro per misurare l’efficienza di un’organizzazione, qualunque essa sia, non è né il profitto né la performance, ma il rispetto della persona umana.

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