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Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: “Accertare tutte le responsabilità sulle controanalisi del Dna”

I legali Bocellari e De Rensis ricostruiscono la vicenda delle due analisi negative sui pedali della bici, scoperte nei dati grezzi del Ris del 2007 e sostengono: "Non furono depositate né trasmesse alle parti"
Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: “Accertare tutte le responsabilità sulle controanalisi del Dna”
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La difesa di Alberto Stasi chiede che siano accertate “tutte le responsabilità” legate alle due controanalisi del Dna sui pedali della bicicletta Umberto Dei, eseguite dal Ris di Parma nel settembre 2007 e risultate negative. Per i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, si tratta di un elemento che, se confermato nella sua portata processuale, riguarda direttamente il percorso investigativo che portò al fermo di Stasi (non convalidato) e, successivamente, alla sua condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Il punto centrale della ricostruzione è il campione identificato con la sigla bu_p, prelevato dai pedali della bicicletta. Secondo la nota della difesa, fino al recente accesso ai dati grezzi integrali delle analisi ex articolo 360 del codice di procedura penale era conosciuto un solo risultato: quello ottenuto il 19 settembre 2007, dal quale era stato ricavato un profilo genetico attribuito a Chiara Poggi. Nei dati grezzi, sostengono invece i legali, sono state individuate due ulteriori corse elettroforetiche sullo stesso campione, effettuate il giorno successivo, il 20 settembre. Entrambe avrebbero restituito “l’assenza totale di Dna della vittima”.

La difesa sottolinea un ulteriore elemento: quelle analisi sarebbero state eseguite “in assenza delle Parti” e, secondo quanto riportato nella nota, “nessun verbale fu infatti redatto”. I due risultati negativi, aggiungono Bocellari e De Rensis, “non risultano depositati nel fascicolo delle indagini preliminari dell’epoca, non risultano trasmessi al Pm, tantomeno alle Parti”. È su questa presunta mancata disponibilità degli esiti che la difesa concentra le proprie contestazioni. L’ex generale del Ris, Luciano Garafono, ha invece sostenuto che tutti i dati erano messi a conoscenza dei consulenti delle parti. Secondo i legali, al momento del fermo di Stasi, il 24 settembre 2007, al pubblico ministero sarebbe stato rappresentato esclusivamente il risultato positivo del 19 settembre, mentre non sarebbero state comunicate le due successive controanalisi negative.

La difesa richiama in particolare la formulazione allora utilizzata per descrivere il risultato genetico, secondo cui il Dna sui pedali era attribuibile alla vittima “oltre ogni ragionevole dubbio”. Per i legali, dunque, si sarebbe arrivati al provvedimento restrittivo senza che fosse rappresentato anche il risultato delle analisi successive sul medesimo campione. Stasi restò in carcere il tempo che Il Riesame valutasse gli elementi e lo rimettesse in libertà: 4 giorni. La questione, sostengono ancora Bocellari e De Rensis, non si sarebbe esaurita nella fase iniziale delle indagini. Le due controanalisi negative “non venivano fornite nemmeno ai periti di primo grado”, nominati nel 2009 dal gup Stefano Vitelli proprio nell’ambito degli accertamenti sul Dna dei pedali.

La difesa attribuisce quindi a quel dato un peso rilevante nella ricostruzione dell’intero procedimento. “Su questo dato, che indirizzò irrimediabilmente le indagini del 2007, fu tuttavia costruito gran parte del castello accusatorio contro Stasi”, sostengono i legali, citando tra gli elementi successivamente entrati nel dibattito processuale anche la ricostruzione dello “scambio/sostituzione dei pedali nel 2014” e l’ipotesi dell’esistenza di biciclette diverse. Si tratta, su questo punto, della valutazione della difesa di Stasi e non di un accertamento giudiziario sull’esistenza di un rapporto causale tra le analisi negative e le successive decisioni processuali.

Nella nota, gli avvocati affrontano anche il profilo degli obblighi di trasmissione degli accertamenti. “Nessun consulente del pm, nessun pubblico ufficiale, ha la facoltà di decidere se e quali analisi consegnare”, affermano, richiamando gli accertamenti irripetibili disciplinati dall’articolo 360 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, l’obbligo di depositare e trasmettere gli esiti riguarderebbe “ogni analisi compiuta”, soprattutto quando si tratta di accertamenti destinati a incidere sulla libertà personale o sulla valutazione di una prova in un procedimento per omicidio.

La vicenda si intreccia ora con la nuova indagine della Procura di Pavia, che ha acquisito i dati grezzi delle analisi effettuate nel 2007 e ha sottoposto la discordanza tra i risultati a nuovi approfondimenti. I consulenti della Procura hanno confermato l’esistenza delle due corse elettroforetiche negative e hanno ritenuto che, all’epoca, sarebbe stato opportuno un ulteriore approfondimento. Per la difesa di Stasi, il recupero di quei dati rappresenta invece anche un elemento di riflessione sul procedimento che ha portato alla condanna definitiva. “Pur trattandosi di una pagina triste per la giustizia”, scrivono i legali, “conforta la capacità della giustizia stessa di rimediare”. Da qui la richiesta conclusiva: “Ora però si auspica che vengano accertate anche tutte le responsabilità, perché quanto accaduto a Stasi non possa e non debba mai più ripetersi”.

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